Notifica atto di appello: la natura prevalente ma non esclusiva del domicilio digitale

Notifica atto di appello: la natura prevalente ma non esclusiva del domicilio digitale

Ai fini della notifica di un atto di appello, la domiciliazione digitale ai fini Pec deve ritenersi prevalente, ma non esclusiva, su altre forme di domiciliazione, le quali restano tuttavia consentite (art. 1 legge 53/94) per le notifiche ad istanza di parte.

Mercoledi 17 Settembre 2025

In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24613/2025.

Il caso: La soc. Delta impugnava l’accertamento avente ad oggetto il C.o.s.a.p del 2006, per occupazione di un sottosuolo (cavalcavia); il tribunale rigettava la domanda; la Corte d'Appello dichiarava inammissibile l’appello in quanto tardivo; questi i fatti:

- il procedimento di notifica dell’appello risultava avviato il 24 luglio 2017, nei termini di impugnazione di sei mesi dal deposito della sentenza (24 gennaio 2017);

- la notifica veniva portata a termine il 4 agosto 2017, in considerazione del primo esito negativo in relazione alla modifica dell’indirizzo del difensore domiciliatario, modifica non comunicata all’appellante;

- infatti, il 24 luglio 2017 la ricorrente chiedeva la notifica dell’appello al procuratore e difensore costituito Avv. Tizio del Foro di Teramo, nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado presso l’Avv. Caio, in provincia di Roma;.

- la notifica non andava a buon fine per l’irreperibilità del destinatario; riattivato il procedimento di notifica immediatamente – il 27 luglio 2017 – per la notifica sempre al difensore Caio al nuovo indirizzo, la notifica risultava perfezionata il 4 agosto 2017.

Per la Corte Distrettuale l'appello era tardivo in quanto era stato notificato al domicilio fisico del legale e non a quello digitale, al quale doveva essere riconosciuto carattere esclusivo.

La società Delta ricorre in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 327-330 cpc e delle disposizioni sulla notificazione degli atti processuali: la questione quindi che viene sottoposta alla Corte è quella di ritenere il domicilio digitale, (previsto dall’art. 16-sexies d. l. n. 179 del 2012 e inserito dall’art. 52, primo comma, d. l. n. 90 del 2014) esclusivo o no.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso, chiarisce nei seguenti termini:

a) la norma nella sua versione originale, applicabile al caso, così dispone: “Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia”;

b) la disposizione letteralmente riguarda la sola notifica presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario e non anche la notifica presso il domicilio eletto o dichiarato;

c) il domicilio (fisico) eletto o dichiarato continua, quindi, a risultare un indirizzo valido (alternativo) per la notifica: con la conseguenza che pur dopo l’introduzione del domicilio digitale, il difensore mantiene il diritto di indicare elezione di domicilio fisico, ai fini delle notificazioni e il il notificante può dunque legittimamente notificare a quest’ultimo con tempestiva ripresa del processo notificatorio in caso di irreperibilità; ed essendo consentita la notifica al domicilio fisico, resta ferma la distinzione giurisprudenziale di imputabilità al notificante a seconda che il difensore operi intra o extra districtum.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 24613 2025

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