La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16125/2023 chiarisce quali oneri abbia il notificante nel caso in cui la notifica via pec dell'appello non vada a buon fine a causa della casella piena del destinatario.
Giovedi 15 Giugno 2023 |
Il caso: Tizio, quale attore nell'ambito di un procedimento avanti alla sezione specializzata in materia di impresa, chiedeva al Tribunale adito di accertare la sua titolarità delle quote societarie di due società di famiglia nelle misure rispettivamente del 50% e 33% del capitale sociale; nonché di accertare l'illegittimità del comportamento dei convenuti (parenti dell'attore) e la lesione del suo diritto di prelazione e, per l'effetto, la condanna delle controparti alla restituzione a suo favore delle quote societarie in questione, nella misura rispettivamente di € 103,29 e di € 20.650,00 istando al contempo per la sua reintegrazione nelle compagini sociali.
Il Tribunale rigettava le domande di Tizio; Mevia, quale erede di Tizio, nel frattempo deceduto, proponeva appello con atto notificato il 5 ottobre 2017; la Corte d'Appello dichiarava inammissibile il proposto appello per tardività della notificazione dell’impugnazione per decorso inutile del termine breve:
- la notificazione dell’impugnazione si era perfezionata il 5 ottobre 2017; la notificazione della sentenza impugnata era avvenuta via pec il 13.4.2017 al difensore costituito dell’appellante;
- a sostegno dell’avvenuta notifica della sentenza di primo grado la Corte aveva acquisito il messaggio di mancata consegna per casella postale piena.
Mevia ricorre in Cassazione, deducendo come terzo motivo la nullità della sentenza impugnata in relazione all'articolo 360, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53, 16, 16- sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 : sul punto la ricorrente eccepisce che:
a) la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente inammissibile per tardività l'appello sul presupposto che si sarebbe perfezionata la notificazione via PEC ad opera delle parti convenute della sentenza di primo grado, ancorché il sistema non avesse generato la ricevuta di "avvenuta consegna" ed avesse invece generato una ricevuta di "mancata consegna" per casella pec piena;
b) tale situazione non può essere omologata come pretende la Corte territoriale al rifiuto del destinatario di ricevere copia dell'atto da notificare, nel qual caso la notifica si considera fatta a mani proprie, perché, nel caso di specie, il destinatario nulla sa della eseguita notificazione via pec;
c) non potendo dirsi perfezionata la notifica via pec della sentenza di primo grado, non ha iniziato a decorrere il termine breve per l'appello ex art. 325 c.p.c. pertanto l'appello di Mevia avrebbe dovuto essere considerato tempestivo ed ammissibile.
La Cassazione, nel ritenere fondata la censura, riguardo alla questione del perfezionamento (o meno) della notifica a mezzo PEC, nel caso in cui la casella digitale del destinatario risulti piena, e ribadisce quanto segue:
1) si ritiene di dare continuità all'orientamento per cui “ove vi sia la dichiarazione di domicilio “fisico” (nella specie risultante ex actis) in caso di casella piena del soggetto destinatario, è insufficiente per il notificante depositare la relativa comunicazione del gestore della casella, dovendosi quest’ultimo attivare, per effettuare la notifica, a tentare di eseguire l’adempimento al domicilio fisico del destinatario, precedentemente eletto;
2) pertanto, “in caso di notificazione a mezzo PEC non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al domicilio digitale - il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico”.