La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16005/2023 chiarisce le modalità formali con cui il terzo pignorato deve inviare al cerditore procedente la dichiarazione di quantità ex art. 547 cpc
Mercoledi 14 Giugno 2023 |
Il caso: Il G.E. presso il Tribunale, nell’ambito del pignoramento presso terzi in danno di Tizio, assegnava alla società Delta s.p.a. il credito dell’esecutato verso il Banco Alfa “fino a concorrenza della somma detenuta”; ciò in quanto il Banco, terzo pignorato, non aveva reso la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., nonostante gli fosse stata notificata apposita ordinanza del g.e. emessa il 16.9.2015.
Il Banco Alfa proponeva quindi opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione, esponendo di aver reso la dichiarazione con atto comunicato alla pignorante via telefax, regolarmente ricevuto; revocata l’ordinanza di assegnazione dal g.e., all’esito del giudizio di merito l’adito Tribunale accoglieva l’opposizione, annullando definitivamente l’ordinanza opposta e rilevando che la comunicazione, benché irrituale, era stata ricevuta dalla destinataria, non potendo dunque operare il meccanismo della ficta confessio, ex art. 548 c.p.c .
La società Delta ricorre in Cassazione, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 547 c.p.c., per non aver il Tribunale rilevato che la dichiarazione del terzo debba essere inviata esclusivamente a mezzo lettera raccomandata o con posta elettronica certificata (PEC), e non già con lettera trasmessa a mezzo telefax.
Per la Cassazione la censuera è fondata; sul punto ribadisce che:
a) la dichiarazione di quantità del terzo, ex art. 547 c.p.c., che dapprima andava necessariamente resa nel corso dell’udienza di comparizione dinanzi al g.e., è oggi resa, in prima battuta, mediante comunicazione da inviarsi al creditore procedente, solo in caso di sua mancanza rendendosi necessaria la comparizione apud iudicem, ai sensi del successivo art. 548, comma 2, c.p.c;
b) la circostanza che la dichiarazione di quantità debba essere resa dal terzo pignorato con le suddette modalità, però, non ne altera la funzione, che è pur sempre da rinvenirsi nella individuazione della cosa oggetto del pignoramento, ossia della prestazione che il terzo deve eseguire in favore del debitore esecutato;
c) è proprio per tale ragione che il legislatore ha via via disciplinato le modalità con cui il terzo deve rendere la dichiarazione di quantità, passando dalla sua raccolta a verbale d’udienza, a quella scritta, da far pervenire al creditore pignorante con comunicazione formale, a mezzo lettera raccomandata o PEC, e ciò allo scopo di snellire la fase procedurale e di manlevare il terzo dall’onere di presenziare all’udienza;
d) tuttavia, proprio in considerazione della natura formale della dichiarazione di quantità (che, tra l’altro, deve provenire personalmente dal terzo, o da un suo procuratore speciale, munito di idonea procura), ritiene la Corte che le suddette modalità debbano essere esattamente osservate dallo stesso terzo, e non siano assolvibili con mezzi diversi da quelli esplicitamente considerati dal legislatore;
e) la dichiarazione del terzo, concentrando l’azione esecutiva (qualora essa sia positiva) sul bene o sul credito che in essa viene indicato come di spettanza del debitore esecutato, non può essere considerata alla stregua di una qualsivoglia comunicazione comunque effettuata, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Larino, perché sul punto l’alternativa è secca: o detta comunicazione viene effettuata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, ed in tal guisa può considerarsi idonea a produrre l’effetto già descritto; oppure, qualora effettuata con mezzi diversi da quelli indicati dalla citata disposizione e comunque non idonei a dimostrare immediatamente ed incontestabilmente l’esistenza e il contenuto della dichiarazione stessa, essa è da considerarsi tamquam non esset, con conseguente necessità di procedere ai sensi dell’art. 548, comma 2, c.p.c.; f) in tal ultimo caso, occorre dunque che il g.e. fissi apposita udienza, e se il terzo non si presenta a rendere la dichiarazione, il credito pignorato si ha per non contestato, secondo il già descritto meccanismo della ficta confessio: tale ipotesi si è verificata nel caso in esame.