La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24624/2023 chiarisce chi sia il soggetto legittimato a presentare istanza di ricusazione del giudice.
Martedi 13 Giugno 2023 |
Il caso: L'avvocato Tizia, difensore di Mevia presentava istanza di ricusazione nei confronti del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale nell'ambito del procedimento penale a carico del suo assistito; 'istanza era dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Napoli; l'avvocato Tizia ricorre in Cassazione, sottolineando che:
a) il Giudice per le indagini preliminari aveva presentato querela contro di lei e che il termine di prescrizione dell'illecito civile è quinquennale e che l'azione civile non necessita della sentenza definitiva in sede penale;
b) sussiste una grave inimicizia del Giudice per le indagini preliminari nei suoi confronti, essendo Tizia, insieme al suo coniuge, destinataria della querela di cui si è detto;
c) vi sono gravi ragioni di competenza/convenienza che incidono sulla imparzialità del giudizio, dal momento che la moglie del Giudice di cui è stata chiesta la ricusazione è avvocato ed ha cause pendenti in varie sedi contro suo marito e i congiunti del medesimo.
La Cassazione, nel dichiarare inammsisibile il ricorso, osserva che:
1) la grave inimicizia tra difensore e giudice non può essere causa di ricusazione, dal momento che l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 36, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. concerne soltanto le interrelazioni tra il giudice e le parti private;
2) peraltro la dichiarazione di ricusazione è atto personalissimo della parte processuale e che l'istanza è, dunque, inammissibile se proposta da difensore non munito di procura speciale ovvero di mandato specifico e che la relativa mancanza può essere rilevata in ogni tempo;
3) nel caso di specie, non risulta il conferimento della necessaria procura speciale da parte dell'assistito, sicché la dichiarazione di ricusazione, come d'altronde esposto dallo stesso avvocato fin dall'istanza, è stata presentata in proprio: di conseguenza, difetta in capo all'avvocato la legittimazione a presentare ricorso.