Casella pec del destinatario piena o inattiva: conseguenze

Casella pec del destinatario piena o inattiva: conseguenze

Con ordinanza n°3703 del 13 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui l’indirizzo del destinatario risulti non valido o inattivo, la notifica a mezzo pec si intende perfezionata senza necessità di ulteriore invio.

Lunedi 17 Marzo 2025

Sommario

  • Il caso

  • La decisione

  • Conclusioni

Il caso

Con ricorso proposto presso la Commissione Tributaria Provinciale, un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento, eccependo un invalidante vizio di notifica a causa del mancato rinnovo della stessa a seguito di un primo tentativo fallito nei confronti di un indirizzo inattivo, ed invocava la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva dell’amministrazione.

La CTP accoglieva il ricorso, la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, la quale ultima proponeva ricorso in Cassazione, affidandolo a due motivi.

La decisione

La decisione degli Ermellini si fonda sulla corretta interpretazione dell’art. 60 D.P.R. 600/73 il quale -va detto, non proprio limpidamente- stabilisce che: “.. la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata … a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). … Se la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni …..”.

A sostegno delle proprie ragioni, temporaneamente riconosciute in primo ed in secondo grado, il contribuente sosteneva l’invalidità della notifica effettuata sul suo indirizzo digitale, risultato incontestabilmente inattivo, in quanto non sarebbe stato effettuato il secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni di cui alla citata norma.

Di diverso avviso i Giudici di Piazza Cavour, secondo i quali la notifica si era perfezionata correttamente, sia perché l’indirizzo pec utilizzato era risultato ufficialmente indicato nel registro INIPEC, sia e soprattutto perché la trasmissione era stata respinta per accertata invalidità dell’indirizzo stesso, così confutando la tesi della CTR, che aveva erroneamente ritenuto necessaria una seconda trasmissione via pec, equiparando la situazione de qua a quella della casella di posta elettronica satura.

Accuratamente analizzando il testo di cui alla citata normativa, infatti, la Cassazione ha potuto affermare che tale interpretazione non può essere seguita perché, da un punto di vista strettamente letterale, la previsione del secondo invio è, seppur non in modo chiaro, coerentemente riferita alla sola ipotesi della casella satura, ed infatti la disposizione prevede che “Se anche a seguito di tale tentativo la casella di p.e.c. risulta satura oppure se l’indirizzo di p.e.c. non risulta valido od attivo…etc..”.

Come in definitiva deducibile da grammatica e sintassi, le due diverse ipotesi normative, previste dall’art. 60, DPR 600/73 ed introdotte dall’ipotetica “se” e separate dalla disgiuntiva “oppure”, si pongono ragionevolmente come alternative, non risultando, dal punto di vista strettamente logico spiegabile la necessità, in caso contrario, di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido e non più attivo.

Conclusioni

Ne deriva, in conclusione, che la notifica di cartella esattoriale effettuata dall’Agenzia delle Entrate a mezzo pec deve essere ripetuta due volte solo nel caso in cui, al primo tentativo, la casella di posta elettronica certificata del destinatario risulti piena.

Se il destinatario non può ricevere il messaggio perché la sua casella PEC è piena -e solo in questo caso- l'Agenzia delle Entrate dovrà procedere con il secondo invio, decorsi almeno sette giorni.

Nessun ulteriore tentativo di notifica sarà dunque dovuto nelle residue ipotesi, ovvero quando l'indirizzo pec del destinatario dovesse risultare non valido o inattivo.

Il tutto sintetizzato nel seguente principio di diritto, così come formulato dalla Corte di Cassazione:

In caso di notifica a mezzo pec di cui all'art. 60, D.P.R. n. 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 3703 2025

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