I doveri di diligenza e di controllo del titolare di una PEC.

I doveri di diligenza e di controllo del titolare di una PEC.

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 17968/2021 esclude il caso fortuito o la forza maggiore, legittimante una opposizione tardiva al decreto ingiuntivo notificato tramite pec, allorchè la suddetta mail sia finita nella cartella della posta indesiderata (spam).

Lunedi 7 Febbraio 2022

Il caso: La soc. Alfa chiedeva al Tribunale di Bologna di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti di Delta S.p.A. per essere stata escussa, ad opera di Beta S.p.A. sulla base di una polizza fideiussoria rilasciata nell'interesse di una associazione temporanea di imprese, con a capo la societa' mandataria (dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza del (OMISSIS)) e della mandante, Delta Spa.

Il decreto ingiuntivo veniva notificato a Delta S.p.A. dai difensori di Alfa, a mezzo PEC, ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, in data 12 giugno 2015, mentre il 16 ottobre 2015 veniva data esecutorieta' al decreto ai sensi dell'articolo 647 c.p.c. e, conseguentemente, in data 14 settembre 2016 Alfa notificava all'atto di precetto.

Con atto di citazione, portato per la notifica il 22 settembre 2016, Delta Spa proponeva opposizione ai sensi dell'articolo 650 c.p.c. deducendo, preliminarmente:

- di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, per caso fortuito o forza maggiore, legittimante l'impugnazione tardiva e cio' in quanto la mail PEC di notifica del ricorso del decreto monitorio era finita nella cartella della "posta indesiderata" della propria casella PEC (spam);

- la email quindi era stata eliminata dall'impiegata preposta, senza apertura e lettura della busta, per timore di danni al sistema informatico aziendale.

Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva, ritenendo che la notificazione effettuata dai difensori di Alfa possedeva i requisiti di validita' previsti dal citato articolo 3 bis, con la conseguenza che si doveva considerare perfezionata per il destinatario nel momento in cui era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna; la decisione veniva poi confermata dalla Corte d'Appello.

La soc. Delta ricorre in Cassazione, deducendo che la Corte di appello non aveva considerato che:

- l'addetta alla ricezione della P.E.C., gia' a conoscenza di una precedente aggressione virale del sistema informatico della ricorrente era stata costretta ad eliminare la notificazione via P.E.C. del decreto ingiuntivo non opposto, al solo fine di evitare il ripetersi di una simile dannosa situazione;

- tale inevitabilita' della scelta dell'addetta alla ricezione P.E.C. integrava gli estremi di quella forza maggiore che avrebbe consentito di giustificare l'opposizione tardiva ex articolo 650 c.p.c..

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ricorda i seguenti principi:

1) i programmi di posta elettronica non sono in grado di individuare, con esattezza, i messaggi da qualificarsi come spam, e - pertanto - rientra nella diligenza ordinaria dell'addetto alla ricezione della posta elettronica il controllo anche della cartella della posta indesiderata, atteso che in tale cartella ben possono essere automaticamente inseriti messaggi provenienti da mittenti sicuri e attendibili e non contenenti alcun allegato pregiudizievole per il destinatario;

2)  il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata";

3) il difensore della parte privata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 3 R.G. 25467/2018 m) del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011:

a) e' tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati" (comma 2);

b) e' tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia" (comma 3);

c) e' tenuto a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che "deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34" (comma 4);

d) e' tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l'effettiva disponibilita' dello spazio disco a disposizione" (comma 5).

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.17968 2021

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