Risarcimento del danno da vacanza rovinata: profili di responsabilità

A cura della Redazione.
Risarcimento del danno da vacanza rovinata: profili di responsabilità

Nell'ordinanza n. 3150/2022 la Corte di Cassazione chiarisce su quale soggetto gravi la responsabilità da "vacanza rovinata" nel caso di acquisto di un pacchetto di viaggio "tutto compreso" tramite agenzia.

Lunedi 7 Febbraio 2022

Il caso: Tizio e Mevia convenivano dinanzi al Giudice di pace di Milano la società Alfa s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno "da vacanza rovinata": in punto di fatto esposero:

- di avere acquistato presso la società convenuta, agente di viaggio, un pacchetto turistico "tutto compreso" avente ad oggetto un soggiorno di una settimana in Tunisia;

- l'organizzazione del viaggio e la gestione dell'ospitalità alberghiera furono carenti sotto molteplici aspetti: in particolare, non vennero informati della lunghezza delle operazioni di controllo dei passaporti all'arrivo, protrattesi per varie ore; non fruirono del transfert privato pur prenotato e pagato - dall'aeroporto all'albergo, nel quale giunsero dopo quattro ore di viaggio; la stanza loro assegnata non era pulita, non aveva l'aria condizionata funzionante, non aveva il frigo-bar funzionante ecc ecc;

La società convenuta si costituiva eccependo di essere solo un intermediario e che il pacchetto turistico "tutto compreso" acquistato dagli attori era stato organizzato dalla società Delta s.p.a., e che delle insufficienze o inadempimenti dell'albergatore doveva rispondere solo l'organizzatore del viaggio e non l'intermediario.

Il GdP accoglieva la domanda, mentre il Tribunale, quale giudice di appello, la rigettava, ritenendo che il pace aveva confuso la posizione giuridica del tour operator con quella dell'intermediario di viaggi, condannando il secondo per un tipo di responsabilità che poteva essere ascritta solo al primo.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, osserva quanto segue:

1) da trent'anni la legislazione in materia non consente dubbi di sorta sul fatto che:

a) "organizzatore" di viaggi-vacanza è chi ne combina gli elementi e li offre al pubblico in forma di "pacchetto tutto compreso";

b) "venditore" di viaggi-vacanza è chi vende i pacchetti realizzati da terzi;

c) "intermediario" di viaggi-vacanza non è che un sinonimo di ‘`venditore".

2) in base a consolidata giurisprudenza, l'intermediario di viaggi (o venditore che dir si voglia, o "agenzia di viaggi",) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore: ad es., scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento; l'intermediario (o venditore che dir si voglia), invece, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni da quello promesse e pubblicizzate;

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.3150 2022

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.035 secondi