Volo in ritardo? Risarcibile anche il danno non patrimoniale

Volo in ritardo? Risarcibile anche il danno non patrimoniale

Si segnala una sentenza del Giudice di Pace di Lecce del 30 maggio 2016 in tema di risarcimento danni patiti in conseguenza di un fortissimo ritardo imputabile alla compagnia aerea.

Giovedi 23 Giugno 2016

Due passeggeri citavano in giudizi avanti al GdP di Lecce la Compagnia aerea della Egyptair per sentirla condannare al risarcimento dei danni -patrimoniali e non patrimoniali- patiti in conseguenza dell'inadempienza contrattuale (recte: ritardo) determinatasi nel volo Cairo-Roma.

In particolare gli attori assumevano di aver acquistato due biglietti dell' Alitalia per la tratta Brindisi-Roma e ritorno e che il volo Cairo- Roma delle 9,40 era stato cancellato per cui avrebbero raggiunto la Capitale con 10 ore di ritardo; di conseguenza erano stati costretti a noleggiare un'auto e ad un pernotto, sostenendo ulteriori costi, al fine di raggiungere Lecce in tempo per un improrogabile impegno lavorativo.

La Compagnia aerea si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.

Il GdP, nell'accogliere la domanda degli attori, ne rileva la fondatezza nei seguenti termini:

  • la compagnia aerea con il contratto di trasporto ha l'obbligo di assicurare i tempi e il conseguente arrivo a destinazione: sui biglietti è indicata sia l'ora di partenza che quella di arrivo e tali indicazioni portano il trasportato a fare affidamento sull'arrivo per una data ben precisa e per un'ora pressoché approssimativa in modo tale da poter pianificare i propri impegni siano essi di svago e turismo o lavorativi;

  • un ritardo di 10 ore esclude che si possa far rientrare lo stesso nell'ambito fisiologico e determina la nascita di aspettative risarcitorie;

  • deve essere risarcito quindi il danno patrimoniale, comprovato documentalmente, consistito nelle spese di noleggio auto e pernotto, nonché il danno non patrimoniale: quanto a quest'ultima voce di danno, il GdP, nel richiamare le sentenze delle Sezioni Unite del 2008, afferma che “Le Sez. Un., pur non escludendo espressamente la sussistenza di tale voce di danno e richiedendo, per la sua risarcibilità la gravità e serietà oltre che la dimostrabilità di esso, ha scombinato la pregressa pacifica giurisprudenza ma, nel contempo, ha lasciato un vuoto che dovrà essere colmato mediante l'uso di correttivi che incidano sul calcolo del risarcimento”;

  • in conclusione, per il Gdp, l'inadempimento contrattuale (recte:ritardo), pur non costituendo lesione ad un diritto costituzionalmente garantito e pur non costituendo un reato, ha provocato un disagio che può essere compensato e quantificato secondo equità ex art. 1226 cc., con il riconoscimento di un risarcimento in favore di entrambi gli attori.

Testo della sentenza

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