In materia di PCT e di deposito cartaceo o telematico del ricorso in riassunzione si segnala una ordinanza del Tribunale di Palermo del 18 maggio 2016.
Venerdi 24 Giugno 2016 |
Nell'ambito di un procedimento di reclamo cautelare, il Tribunale, in seguito alla sopravvenuta dichiarazione di fallimento di un creditore intervenuto, dichiarava l'interruzione del procedimento.
Veniva quindi depositato il ricorso in riassunzione in forma cartacea; le parti reclamate eccepivano, in rito, anche la inammissibilità della domanda perchè depositata in cancelleria in maniera difforme a quanto prescritto dall'art. 16 bis comma 1 D.L. 179/12, ossia in formato cartaceo.
Il Tribunale, nel rigettare le censure sopra esposte dalle parti reclamate, deduce quanto segue:
a) la norma che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, obbliga le parti già costituite al deposito degli atti processuali e dei documenti, con modalità esclusivamente telematiche, deve essere letta ed applicata, nel sistema dei valori processuali implicati, secondo la logica della flessibilità;
b) l’obbligatorietà della forma (telematica invece che cartacea) non può essere disancorata dal sistema delle invalidità degli atti processuali ex artl 156 c.p.c. e segg., il quale esclude che possa essere dichiarata l’inammissibilità di un atto processuale quando esso abbia raggiunto il suo scopo a cui è destinato (ad es; il radicamento regolare, sostanziale e pieno del contraddittorio);
c) in caso di mancato rispetto dell'obbligo imposto dalla norma dall'art, 16 bis del D.L. 179/12, per il Collegio palermitano la suddetta violazione è suscettibile di rimedi processuali ed ordinamentali di natura diversa dalla dichiarazione di inammissibilità dell’atto: ad es: la concessione alla controparte di un termine per non essere stata posta nelle condizioni di esaminare tempestivamente e in via telematica l'atto processuale ex adverso depositato;
d) nel caso in esame, peraltro, non è stata violata la suddetta ratio in quanto l'atto in riassunzione è stato notificato e portato alla cognizione piena della controparte, e quindi si è realizzato lo scopo della sua piena e tempestiva conoscenza.