In materia di successioni e testamento si segnala la sentenza n. 10613 del 23/05/2016 con cui la Corte di Cassazione affronta la questione della validità o meno delle disposizioni testamentarie nell'ipotesi in cui sia indicata una data errata.
Mercoledi 22 Giugno 2016 |
Con atto di citazione M.D. conveniva in giudizio L.L., in proprio e quale procuratore generale di L.T., e Ma.Gi., quale procuratore generale di L.A., davanti al Tribunale per l'annullamento del testamento di G. per mancata indicazione di luogo e della data, nonchè della parte aggiuntiva della scheda testamentaria "con l'elencazione dei nominativi di cugini redatta dalla de cuius", in quanto riportante la data impossibile del "12-112-1990".
Il Tribunale rigettava le domande attrici e la Corte di Appello, quale giudice del gravame, respingeva l'impugnazione e confermava la decisione di primo grado.
Secondo la Corte territoriale, i due documenti contestati non erano fra loro autonomi, ma costituivano nel loro insieme un unico testamento e che la data riprodotta sul documento non poteva considerarsi impossibile, visto che la ripetizione della cifra 1 del numero 12 era il frutto di una imperfezione grafica della testatrice.
Il soccombente proponeva quindi ricorso per Cassazione deducendo che:
a) la mancanza della data è causa di annullamento del testamento, con ciò rappresentando che la data apposta sulla scheda testamentaria - "12- 112-1990" - equivale all'assenza della medesima, non potendo il requisito di forma prescritto dall'art. 602 c.c essere soddisfatto dalla sola indicazione del giorno e dell'anno.
b) la ricostruzione della volontà della de cuius operata dalla corte di merito è censurabile laddove ha stabilito che la testatrice avrebbe inteso datare la scheda col giorno 12.12.1990, ma avrebbe poi operato il ricalco della prima cifra del mese in modo incongruo.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso osservando che:
la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce senza dubbio un requisito essenziale di forma del testamento olografo;
nel caso in esame però la data non manca dell'indicazione del giorno, del mese o dell'anno, e non è quindi incompleta: denota, piuttosto, l'apparenza di una inesatta menzione del mese; tale circostanza non determina, in sè, l'invalidità del testamento.
ricorda la Corte che l'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta, cioè ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta, però, come tale, dal testatore, può essere rettificata dal giudice, avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto;
nel caso di specie, la Corte territoriale, a supporto della propria tesi, ha preso in esame alcune peculiarità della parte della scrittura che interessava la datazione, sottolineando come “la distanza esistente tra i due tratti verticali della cifra 112 risultasse visibilmente inferiore alla distanza che separava ciascuna delle restanti cifre che componevano all'interno della data, uno stesso numero”: tale motivazione appare esauriente e congrua sul piano logico.
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