Solo la prova dello stato di bisogno fa scattare il reato di omessa assistenza

Solo la prova dello stato di bisogno fa scattare il reato di omessa assistenza

La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23010 del 31/05/2016 torna sulla questione della sussistenza del reato di violazione degli obblighi assistenziale ex art. 570 c.p. in mancanza del presupposto dello stato di bisogno.

Martedi 21 Giugno 2016

In primo grado l'imputato veniva condannato alla pena di due mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa per il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 per essersi sottratto ai doveri di coniuge separato e padre di due minori riducendo l'importo dell'assegno di mantenimento mensile dal 4.000,00 a 800,00 Euro e facendo quindi mancare i mezzi di sussistenza.

La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado e quindi l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, rilevando che la Corte territoriale aveva errato nell'affermare sia lo stato di bisogno della moglie e dei figli, sia la concreta possibilità di adempimento da parte dell'imputato stesso: infatti, per un verso, la riduzione dell'assegno di mantenimento era durata solo pochi mesi, da gennaio a luglio 2009, e dall'altro la ex moglie aveva risparmiato, per sua stessa ammissione, la somma di 25.000,00 Euro, così che l'aiuto dei familiari era in realtà del tutto inutile.

Inoltre, evidenziava il ricorrente, egli si era trovato effettivamente, nel periodo indicato, nella impossibilità di versare interamente quanto dovuto.

La Corte di Cassazione, nel ritenere fondate parte delle argomentazioni svolte dal ricorrente, cassa la sentenza di secondo grado con rinvio, sulla base delle seguenti rilievi:

  • è stato accertato in giudizio che la parziale riduzione della somma che l'imputato corrispondeva alla moglie (da 4.000,00 Euro mensili a 800,00 Euro mensili) ha avuto la durata di soli 7 mesi (da gennaio a luglio 2009) ed è stata successivamente sanata interamente, e inoltre che la ex moglie godeva di risparmi di un certo rilievo economico (circa 25.000,00 Euro);

  • "il grave disagio ed effettivo stato di bisogno" di moglie e figli a cui hanno fatto riferimento sia il Tribunale che la Corte di Appello, non è supportato per la Suprema Corte dai dati di fatto sopra accertati e richiamati: la somma versata era stata comunque di un qualche rilievo economico e il ridotto adempimento era durato per pochi mesi e tali circostanze deponevano per una sostanziale inesistenza di un effettivo stato di bisogno dei destinatari dei versamenti, da tener distinto dall'obbligo di mantenimento ed individuato in quanto è necessario per la sopravvivenza;

  • pertanto la Corte di Appello in sede di rinvio, dovrà accertare l'effettività dello stato di bisogno della moglie e dei figli minori dell'imputato durante il ristretto periodo temporale in cui egli ha ridotto l'importo versato ad 800,00 Euro mensili.

Testo della sentenza n. 23010

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