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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Giovanni - Presidente -
Dott. GIANESINI Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere -
Dott. CORBO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.M.C., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/07/2014 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIANESINI MAURIZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA GABRIELE, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. ROSELLI R. per la Parte Civile che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
1. Il difensore di F.M.C. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di MILANO che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di due mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa per il reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 per essersi il F. sottratto ai doveri di coniuge separato e padre di due minori riducendo l'importo dell'assegno di mantenimento mensile dal 4.000,00 a 800,00 Euro, facendo quindi mancare i mezzi di sussistenza.
2. Il difensore ha dedotto quattro motivi di ricorso.
2.1 Con i primi due motivi, il ricorrente, come già aveva fatto con i motivi di appello, ha lamentato che il Tribunale di Milano avesse revocato l'ordinanza di ammissione di una teste già ammessa con la motivazione che, essendo la stessa in stato di gravidanza, non si sarebbe presentata alla successiva udienza già calendarizzata, che lo stesso Tribunale non avesse disposto l'audizione ex art. 507 c.p.p. e che la Corte di Appello avesse negato la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'audizione della stessa teste, da ritenersi decisiva per la dimostrazione della sostanziale impossidenza del F. dal gennaio al luglio 2009. ...
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