Spese universitarie del figlio: sono straordinarie se imprevedibili al tempo dell'assegno

Cassazione: ordinanza n. 16578 del 27/05/2026.
Spese universitarie del figlio: sono straordinarie se imprevedibili al tempo dell'assegno

Separazione e divorzio: la Cassazione ribadisce che le spese universitarie e complementari del figlio possono essere spese straordinarie quando, al tempo della fissazione dell’assegno, non erano attuali né prevedibili o ponderabili. Restano fuori dall’assegno periodico se, per entità e sopravvenienza, incidono sulla proporzionalità del mantenimento.

Lunedi 13 Luglio 2026

La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra assegno periodico di mantenimento e spese universitarie sopravvenute.

La prevedibilità non va valutata in astratto, né solo in base al livello culturale o professionale dei genitori, ma con riferimento al momento in cui l’assegno fu determinato e agli elementi allora concretamente attuali.

La pronuncia è rilevante anche sul piano processuale: una volta riconosciuta la natura straordinaria della spesa, il giudice deve motivare in modo comprensibile sia l’ammontare rimborsabile sia la quota posta a carico dell’altro genitore.

Il caso

Lucia e Marco, dopo la separazione e il divorzio, avevano un figlio, Luca. La sentenza di divorzio confermava le condizioni già concordate in sede di separazione, ma non conteneva una disciplina specifica sulle spese straordinarie relative al figlio.

Lucia agiva quindi per ottenere il rimborso di una parte degli esborsi sostenuti negli anni per il figlio, indicandoli come spese straordinarie. Tra queste rientravano, in particolare:

  • spese scolastiche e viaggi di istruzione;
  • spese universitarie;
  • canoni di locazione per l’alloggio nella sede universitaria;
  • spese di viaggio e trasporto connesse alla frequenza dell’università;
  • altre spese mediche, sportive, musicali e personali.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che tali spese, non essendo preventivabili e quantificabili a monte, non potessero considerarsi comprese nel contributo ordinario di mantenimento.

La Corte d’appello, in un primo momento, aveva invece escluso la natura straordinaria delle spese universitarie. Secondo il giudice di merito, il livello socio-culturale dei genitori, entrambi laureati e professionisti, rendeva prevedibile che il figlio avrebbe proseguito gli studi anche presso un’università privata e fuori sede.

La Cassazione, con precedente ordinanza resa nello stesso giudizio, aveva cassato tale decisione, affermando che la prevedibilità deve essere riferita al tempo della determinazione dell’assegno, non al momento successivo in cui la spesa si verifica.

Il giudizio di rinvio e il nuovo ricorso

Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello riconosceva la natura straordinaria delle spese universitarie e complementari, comprendendovi la retta universitaria, l’alloggio fuori sede e i viaggi necessari per raggiungere la sede degli studi.

Il padre proponeva un nuovo ricorso per cassazione. Le censure riguardavano, in sintesi:

  • la violazione del principio di proporzionalità nella ripartizione delle spese;
  • l’asserita necessità di valutare i redditi e le sostanze dei genitori nell’attualità;
  • l’uso, da parte della Corte d’appello, di elementi economici risalenti alla sentenza di divorzio;
  • il difetto di prova sulla capacità reddituale e patrimoniale delle parti;
  • la contraddittorietà della motivazione sul quantum, poiché il giudice di rinvio aveva parlato di concorso paritario ma aveva poi condannato il padre al pagamento di un importo non chiaramente spiegato.

Spese universitarie e imprevedibilità

La Cassazione ribadisce il principio secondo cui, in tema di mantenimento dei figli, le spese straordinarie sono quelle non comprese nell’assegno ordinario periodico quando, in assenza di una specifica previsione convenzionale o giudiziale, non erano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno.

Il criterio non coincide con una generica possibilità futura. Il fatto che i genitori siano laureati, che abbiano un determinato livello socio-culturale o che il figlio possa ragionevolmente proseguire gli studi non basta, da solo, a far rientrare nell’assegno ordinario le spese universitarie future.

La valutazione deve essere concreta e collocata nel momento in cui l’assegno è stato fissato. Nel caso esaminato, al tempo della sentenza di divorzio il figlio aveva undici anni e le spese universitarie, soprattutto se riferite a un’università fuori sede, con retta, locazione e viaggi, non erano ancora attuali né ragionevolmente determinabili.

Da ciò deriva che tali esborsi possono assumere natura straordinaria, perché sopravvenuti, rilevanti e non assorbibili nell’importo periodico già stabilito. Diversamente, il solo genitore che li ha anticipati resterebbe inciso da un onere non proporzionato, con possibile alterazione dell’equilibrio tra le contribuzioni genitoriali.

Il principio richiamato dalla Cassazione

La Corte richiama il principio già formulato nel precedente passaggio di legittimità: costituiscono spese straordinarie, non comprese nell’assegno ordinario, quelle che, se non espressamente disciplinate, non erano prevedibili e ponderabili al tempo della quantificazione dell’assegno e che, per la loro rilevante entità, devono essere considerate anticipazioni dell’obbligo gravante su entrambi i genitori.

Il riferimento normativo è l’art. 337-ter, comma 4, c.c., che impone di commisurare il mantenimento alle esigenze del figlio, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascuno, alle risorse economiche di entrambi e alla valenza economica dei compiti domestici e di cura.

La straordinarietà, quindi, non dipende soltanto dalla categoria della spesa. Dipende anche dal momento in cui l’assegno fu determinato e dalla possibilità, allora concreta, di prevedere e quantificare quell’esborso.

La decisione sul nuovo ricorso

La Cassazione dichiara inammissibili le censure con cui il padre contestava, sotto diversi profili, la valutazione della proporzionalità e la ripartizione paritaria delle spese.

Viene invece accolto il motivo relativo alla motivazione sul quantum. Secondo la Corte, la sentenza di rinvio non consente di comprendere:

  • come sia stato determinato l’importo capitale indicato come dovuto;
  • perché, dopo avere affermato il concorso paritario dei genitori, il giudice abbia condannato il padre al pagamento di un importo che appariva riferito all’intero ammontare delle spese e non alla sola quota di sua spettanza.

La sentenza viene quindi cassata con rinvio, affinché la Corte d’appello riesamini il punto e motivi in modo chiaro la determinazione dell’importo e della quota effettivamente dovuta.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 16578 2026

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