Spese straordinarie figli: la Cassazione fa chiarezza su documentazione e accordi preventivi

Avv. Alessandra Moscato.
Spese straordinarie figli: la Cassazione fa chiarezza su documentazione e accordi preventivi

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22522/2025, ha risolto definitivamente il contrasto giurisprudenziale sui requisiti per il rimborso delle spese straordinarie dei figli nelle separazioni.

Giovedi 11 Settembre 2025

La Suprema Corte ha stabilito che non e' sufficiente la mera elencazione delle spese nel precetto, ma e' necessaria la rigorosa documentazione degli esborsi sostenuti per le spese mediche e scolastiche ordinarie, mentre per le spese accessorie (divertimento, feste) occorre il preventivo accordo tra genitori secondo le modalita' pattuite.

La decisione rafforza la tutela del genitore debitore, garantendo il diritto di verifica preventiva delle somme richieste, e uniforma l'orientamento nazionale, incentivando accordi di separazione piu' dettagliati e riducendo il contenzioso successivo in materia esecutiva.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22522 del 4 agosto 2025, ha posto fine a un dibattito che da anni divideva i tribunali italiani sul tema delle spese straordinarie per i figli nelle separazioni.

Il caso nasce da una vicenda apparentemente semplice: un padre si era opposto a un precetto di oltre 3.000 euro per spese straordinarie, sostenendo che non erano state rispettate le procedure previste nell'accordo di separazione e che mancava la necessaria documentazione a supporto delle somme richieste.

Fino a oggi, la giurisprudenza era divisa tra due orientamenti contrapposti.

Da un lato, quello piu' permissivo riteneva sufficiente la semplice elencazione delle spese nel precetto, senza necessita' di allegare documentazione specifica.

Dall'altro, l'orientamento piu' rigoroso richiedeva invece la piena documentazione degli esborsi sostenuti. La Suprema Corte ha chiaramente optato per quest'ultimo approccio, stabilendo che il genitore creditore deve sempre documentare le spese per cui chiede il rimborso, non potendosi limitare a una mera elencazione delle stesse.

La decisione assume particolare rilievo perche' chiarisce definitivamente che esistono due categorie distinte di spese straordinarie, ciascuna soggetta a specifici requisiti. Per le spese che richiedono un accordo preventivo - come quelle per il divertimento, le feste o altre spese non essenziali - e' necessario dimostrare di aver inviato una comunicazione preventiva all'altro genitore, con indicazione delle spese da sostenere e concessione di un termine per rispondere.

Nel caso specifico, l'accordo di separazione prevedeva l'invio di una email con sette giorni di tempo per il riscontro, e in assenza di dissenso espresso la spesa si considerava approvata.

Per le spese mediche e scolastiche ordinarie, invece, pur non essendo richiesto un accordo preventivo, e' comunque necessaria la documentazione completa degli esborsi sostenuti.

La Corte ha sottolineato come questa distinzione risponda all'esigenza di tutelare il genitore debitore, che deve essere messo in condizione di verificare sin da subito la correttezza delle somme indicate nel precetto, evitando di trovarsi nella posizione di “mero pagatore” senza possibilita' di controllo.

Le motivazioni della decisione sono particolarmente significative. La Cassazione evidenzia innanzitutto la necessita' del piu' pieno rispetto possibile alle previsioni stabilite dal giudice della separazione, che conosce approfonditamente la situazione di fatto e regolamenta i delicati rapporti tra coniugi. Inoltre, viene sottolineata l'esigenza di prevenire la proliferazione del contenzioso, in linea con il principio della durata ragionevole del processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione.

Dal punto di vista pratico, questa pronuncia introduce maggiore chiarezza e tutela per entrambi i genitori. Il genitore creditore sapra' esattamente cosa deve allegare o mettere a disposizione quando agisce per il rimborso, mentre il genitore debitore avra' la garanzia di poter verificare la natura e l'entita' delle spese prima di dover procedere al pagamento.

La sentenza precisa inoltre che la documentazione non deve necessariamente essere trascritta nel precetto, potendo essere semplicemente allegata o indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento.

La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall'autorita' giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi le spese sostenute dall'altro genitore, costituisce idoneo titolo esecutivo purche' il genitore creditore abbia, per le spese che richiedono accordo, conseguito l'intesa con l'altro genitore, ovvero, per le spese mediche e scolastiche ordinarie, documentato l'effettiva sopravvenienza degli esborsi o almeno messo a disposizione la documentazione necessaria”.

Questa decisione rappresenta un punto di svolta che uniforma l'orientamento giurisprudenziale nazionale, rafforza i diritti di difesa nelle procedure esecutive e incentiva la redazione di accordi piu' dettagliati in sede di separazione.

Per le famiglie, il messaggio e' chiaro: conservare sempre la documentazione delle spese sostenute per i figli e rispettare rigorosamente le procedure concordate. Per i professionisti, invece, diventa fondamentale verificare la completezza della documentazione prima di procedere con l'azione esecutiva e predisporre accordi di separazione che contengano clausole chiare e dettagliate sulle modalita' di rimborso delle spese straordinarie.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 22522 2025

Risorse correlate:


Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.004 secondi