Azione di simulazione assoluta: no alla mediazione obbligatoria

A cura della Redazione.
Azione di simulazione assoluta: no alla mediazione obbligatoria

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24195/2025 chiarisce se l'azione di simulazione avente ad oggetto una compravendita immobiliare rientri o meno tra i procedimenti di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 per i quali è obbligatoria la mediazione quale condizione di procedibilità.

Giovedi 11 Settembre 2025

Il caso: La ditta Delta srl conveniva in giudizio i coniugi Caio e Mevia deducendo di essere creditrice di Caio e di avere ricevuto pregiudizio dall’atto dispositivo con cui Caio aveva alienato alla moglie Mevia le quote di sua proprietà di alcuni immobili: con tale atto il proprio debitore aveva ceduto alla coniuge pressoché tutti i propri beni immobili, rendendo così incerta la possibilità dell’attrice di riscuotere da Caio le somme da questi dovute in forza di un lodo arbitrale e in ragione delle condanna pronunciata dal Tribunale di Venezia a carico della stessa Delta srl e Caio in solido, con conseguente diritto della prima di ottenere in regresso dal secondo quanto da essa pagato agli attori di quel procedimento in esecuzione della citata condanna.

La società attrice quindi chiedeva che la compravendita fosse dichiarata nulla in quanto illecita o simulata e, in subordine, che il medesimo negozio, previa declaratoria della nullità o simulazione quanto al prezzo, fosse dichiarato privo di effetti nei confronti dell’attrice ai sensi dell’art. 2901 c.c.

Il Tribunale accoglieva la domanda; il giudice di appello rigettava l'impugnazione promossa dai coniugi soccombenti e, per quel che qui interessa, respingeva la sollevata eccezione di improcedibilità, non rientrando l’azione di simulazione avente ad oggetto una compravendita immobiliare tra i procedimenti di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010; nel merito confermava la decisione di primo grado.

I coniugi ricorrono in Cassazione, deducendo, in via preliminare, la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010, anche in relazione all’art. 163 c.p.c. ed all’art. 12 Preleggi, per mancato assolvimento della condizione di procedibilità consistente nel previo esercizio della procedura di mediazione obbligatoria di Legge.

Per la Cassazione il motivo è infondato:

a) la norma evocata dai ricorrenti impone il tentativo di conciliazione, fra le altre, per le controversie in materia di diritti reali; nel caso in esame si tratta di tutt'altra materia, non vertendosi sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali;

b) in tema di azione revocatoria è stato chiarito che, non vertendo la predetta azione sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010;

c) il principio di cui innanzi ben può trovare applicazione nei confronti dell’azione di simulazione assoluta proposta avendo quest’ultima natura personale e la finalità di accertare l’inefficacia dell’atto dispositivo patrimoniale del debitore nei confronti del terzo creditore, facendo prevalere la realtà, ossia la reale volontà delle parti, sull’apparenza.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 24195 2025

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