Con la sentenza n. 2803 del 13 settembre 2024 il Tribunale di Firenze ha escluso il credito al consumo dal novero delle cause per le quali è necessaria la mediazione.
Mercoledi 25 Settembre 2024 |
Il caso: Mevia conveniva avanti al tribunale la soc. Alfa al fine di sentire pronunciare il proprio diritto alla sola restituzione delle somme ricevute in prestito al al tasso legale ex art.1284, comma III, c.c., in conseguenza della dichiarata nullità del finanziamento ex art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa, del contratto concluso per il tramite del rivenditore convenzionato.
La soc. Alfa si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Il tribunale, preliminarmente, esamina la quesione della procedibilità del giudizio, rilevando che:
a) l'art. 5 del D.Lvo 20/2010, come modificato dalla Riforma Cartabia (D.lgs. 149/2022), ha rivisto le materie nelle quali il ricorso alla mediazione è condizione obbligatoria ai fini della proposizione e/o procedibilità del giudizio, senza che tuttavia sia stato disposto il venir meno dell'obbligo della mediazione per le controversie relative ai "contratti assicurativi, bancari e finanziari";
b) il codice civile non fornisce tuttavia una definizione generale di contratto bancario, limitandosi a disciplinare solo alcuni tipici contratti bancari (vs. art. 1864 e ss. c.c.); anche il Testo Unico Bancario, non specifica alcuna definizione: si legge, all'art. 117, co. I, TUB, che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto; la legge specifica che un esemplare del contratto bancario deve essere consegnato al cliente; che i contratti bancari indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (art. 117, comma 4, TUB);
c) la materia del credito ai consumatori, è invece disciplinata agli artt. 121-126 del TUB: per contratto di credito si intende il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria (art. 121, co. I, lett. d, Tub);
d) secondo la più recente giurisprudenza i contratti rientranti nel genus del credito al consumo, come inquadrato dalla normativa di settore, non sono soggetti alla mediazione obbligatoria, in quanto non ricompresi nel novero dei "contratti bancari", soggetti alla predetta condizione di procedibilità; si è in particolare sostenuto che il credito al consumo, seppur regolato all'interno del Testo Unico Bancario, è una materia autonoma del diritto che si distingue in modo netto dai contratti "bancari e finanziari", richiamati dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010;(cfr. Trib. Milano ordinanza 10.02.2022; Tribunale Roma 10.11.2021);
e) detta interpretazione è del resto coerente al disposto di cui all'art. 13 della CEDU, per cui "ogni persona i cui diritti o le cui libertà sono stati violati, ha diritto di presentare un ricorso effettivo avanti ad una magistratura nazionale, ... ", il cui esercizio, diversamente sarebbe limitato, in quanto condizionato al ricorso alla media-conciliazione;
Di conseguenza per il Tribunale di Firenze la materia del credito al consumo, non rientra tra i contratti bancari di cui all'art. 5 D.Lgs. 28/2010.