Con l’ordinanza 12290/2024, pubblicata il 7 maggio 2024, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sulla questione relativa all’obbligatorietà o meno della mediazione, quale condizione di procedibilità, nelle controversie riguardanti i contratti di fideiussione.
Giovedi 6 Giugno 2024 |
IL CASO: Una società conveniva in giudizio una banca con la quale intratteneva rapporti di conto correnti con apertura di credito e di gestione di portafoglio, chiedendo al Tribunale di accertare l’invalidità totale o, in subordine, parziale, di alcuni dei suddetti contratti. L’attrice deduceva il difetto della forma scritta con conseguente richiesta di rideterminare le poste di dare ed avere e l’accertamento negativo del debito risultante dal conto corrente.
La banca convenuta si difendeva spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell’attrice al pagamento di un ingente somma di denaro per l'esposizione debitoria maturata in virtù dei rapporti con la stessa intrattenuti. Inoltre, chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa del fideiussore, estendendo a quest’ultimo la domanda riconvenzionale di condanna.
Il fideiussore si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito contestava l'infondatezza della domanda formulata nei suoi confronti.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale rigettava l’eccezione preliminare formulata dal fideiussore ed accoglieva la domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, condannando entrambi i convenuti al pagamento, in solido, di un ingente somma di denaro.
La decisione di primo grado veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello la quale, tenendo conto della compensazione delle partite di debito e credito tra le parti, rideterminava la somma dovuta dall’attrice e dal fideiussore alla banca.
Ritenendo errata la decisione dei giudici di merito, il fideiussore investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, con l’unico motivo del gravame, la violazione di legge, per avere la Corte territoriale escluso dal novero dei contratti soggetti a mediazione obbligatoria la fideiussione rilasciata dalla ricorrente in favore della banca.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico” (Cass. 21 ottobre 2022, n. 31209).
Nel decidere la controversia i giudici di legittimità hanno osservato che l’orientamento giurisprudenziale richiamato ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di 'contratti bancari e finanziari' per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione, escludendo, per esempio, che le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare siano assoggettate alla mediazione preventiva obbligatoria.
La norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti 'bancari e finanziari, hanno continuato gli Ermellini, contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998).
Pertanto, hanno concluso, l'esclusione della tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal testo unico bancario, porta ad escludere l'obbligatorietà della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28 del 2010.
Cassazione civile ordinanza 12290 2024