Le ultime modifiche al Codice deontologico forense

Le ultime modifiche al Codice deontologico forense

Nella G.U. del primo settembre 2025, Serie Generale n. 202, è stato pubblicato un comunicato del CNF circa la modifica degli artt. 48,50,51,56,61,62,62- bis e titolazione Titolo IV del Codice deontologico forense, approvata con delibera n. 636 del 21 marzo 2025.

Mercoledi 10 Settembre 2025

Le modifiche apportate, mirano a rafforzare i principi cardine dell'attività professionale dell'avvocato: lealtà, correttezza e indipendenza.

Di seguito le modifiche introdotte:

  • Art. 84, comma 3: Consegna della corrispondenza al cliente e dovere di riservatezza in caso di cessazione del mandato;

  • Art. 50, comma 6: Obbligo di indicare i provvedimenti già ottenuti (anche di rigetto) su istanze riguardanti lo stesso fatto;

  • Art. 51, comma 2: Divieto di testimoniare su colloqui riservati con colleghi e corrispondenza riservata o contenente proposte transattive;

  • Art. 56, commi 1 e 1-bis: Regole sull’ascolto dei minori, subordinato al consenso dei genitori e svolto nel rispetto del preminente interesse del minore. Pertanto:

    - salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore, l'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.

    - egli dovrà sempre procedere all'ascolto secondo modalità che assicurino il preminente interesse dello stesso.

  • Art. 61, commi 3,5, lett d,7: nuove incompatibilità e obblighi di trasparenza per l'accettazione di incarichi arbitrali. L’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi due anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente in maniera non occasionale. Inoltre, l'avvocato, nella veste di arbitro, deve rendere, con chiarezza e lealtà, le dichiarazioni di cui all'art. 813 c.p.c.

  • Art. 62, commi 3 e 4 : Estensione delle condizioni ostative all'assunzione dell'incarico di mediatore, comprese le ipotesi di ricusazione degli arbitri. In particolare: non deve assumere la figura di mediatore l’avvocato, se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

  • Art. 62-bis: Disciplina della condotta dell'avvocato nella negoziazione assistita: obblighi di lealtà e riservatezza, divieti di condizionamento dei testimoni e di impugnazione degli accordi cui si è partecipato, con relative sanzioni disciplinari. Nello specifico:

    - l'avvocato è tenuto a comportarsi con lealtà nei confronti delle parti, dei loro difensori e dei terzi nel corso del procedimento e nell'attività di istruzione stragiudiziale ed è tenuto a mantenere riservate le informazioni ricevute.

    - Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate né riferite nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, ad eccezione delle dichiarazioni acquisite nell’attività di istruzione stragiudiziale.

    - Non deve intrattenersi con i terzi chiamati a rendere le dichiarazioni nell'ambito del procedimento o con le persone informate sui fatti, con forzature o suggestioni diretta a conseguire deposizioni compiacenti.

    - Non può, altresì, impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non aver avuto conoscenza.

Allegato:

Comunicato CNF

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