Il CNF con la sentenza n. 286/2023 esamina un esposto presentato da un avvocato nei confronti di un collega, che aveva aggiunto tre punti esclamativi ad una frase contenuta nel proprio scritto difensivo, escludendone la rilevanza ai fini disciplinari.
Lunedi 18 Marzo 2024 |
Il caso: L'avv. Tizio veniva sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: violazione degli artt. 9 comma 1, 42, comma 1, 52 comma 1 del Codice Deontologico Forense per aver utilizzato la seguente espressione nella comparsa di costituzione e risposta: “Non può essere taciuto al Tribunale che la controparte era stata da due avvocati (1 quali verosimilmente avevano riconosciuto l'Infondatezza della pretesa) prima di trovare un collega che ha instaurato un'azione da 3.000.000 di euro (!!!)”.
Il Collega di controparte, avv. Caio, lamentava di essersi sentito offeso dalla frase contenuta nella comparsa di costituzione e risposta; il CDD riteneva insussistenti nella frase incriminata espressioni di per sé offensive e sconvenienti, però riteneva che la stessa contenesse una valutazione negativa dell'operato dell'Avv. Caio rimarcato dall'indicazione precisa del valore della causa seguita da 3 punti esclamativi; contestava quindi all'avv. Tizio violazione dell'art. 42 CDF, che vieta apprezzamenti denigratori nei confronti dell'attività dei colleghi.
L'avv. Tizio impugnava la decisione del CDD avanti al CNF, deducendo che:
a) il CDD non aveva considerato che la frase incriminata aveva l'unico scopo di informare il Giudice del procedimento che la controparte si era già rivolta ad altri due avvocati che non avevano voluto instaurare il procedimento e che il richiamo al valore della causa evidenziato con i punti esclamativi non comporta comunque la perdita del carattere oggettivo dell'informazione;
b) le espressioni offensive dovrebbero avere un oggettivo valore denigratorio, non potendosi contestare l'art. 42 CDF in base ad impressioni soggettive relative all'intento denigratorio.
Per il CNF il motivo va accolto.: sul punto evidenzia che:
a) l'avv. Tizio non ha inteso criticare l'operato del collega, ma ha semplicemente suggerito al Tribunale, seppur con evidente enfasi, una certa "temerarietà" della causa, introdotta dall'Avv. Caio;
b) questo Consiglio non ritiene di poter dedurre dall'enfasi insita nelle frase de quo la volontà di denigrare l'opera del collega di controparte.