La nuova legge contro il femminicidio

La nuova legge contro il femminicidio

E stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 2 dicembre 2025, n. 181, c.d. Legge sul femminicidio, dopo l’approvazione all’unanimità da parte dei due rami del Parlamento (v allegato).

Martedi 9 Dicembre 2025

La Legge, oltre a introdurre la nuova norma incriminatrice, contiene numerose altre previsioni al fine di rendere più efficaci gli strumenti di «contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime», come recita l’intitolazione, in ambito domestico ma non solo.

A tal fine, la normativa emanata, perseguendo un obiettivo pressoché esclusivo nell’ambito punitivo, apporta rilevanti modifiche al diritto penale sia sostanziale che processuale

Va rilevato, infatti, che le disposizioni contenute nella nuova Legge, voluta dal Governo ed approvata dal Parlamento per contrastare la violenza contro le donne, rafforzano la posizione delle Vittime di molti reati specie in relazione alle norme processuali, mentre un valore simbolico, con ricadute pratiche incerte, assume il nuovo delitto di femminicidio (v sul punto, dello stesso Autore, Vittime di Femminicidio dal “divorzio all’ italiana” alla violenza alle Donne, in questa Rivista, Nov. 2025)

Inoltre, le nuove norme si inseriscono in un panorama ampio di misure volte a prevenire e sanzionare le violenze di genere a partire dal c.d. Codice Rosso e le successive integrazioni.

In effetti, nel 2019 venne introdotta la Legge n.69/2019 del c.d. “Codice Rosso” che metteva al centro il fattore tempo poiché. quando si procede per alcuni reati spia di violenza di genere, la persona offesa va sentita in Procura entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

La Legge aveva anche aumentato le condotte punibili, introducendo i nuovi reati di costrizione o induzione al matrimonio, deformazione dell’aspetto con lesioni permanenti al viso, revenge porn e la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare.

Sempre sulla prevenzione sono state .approvate le disposizioni contro la violenza di genere entrate in vigore da dicembre 2023 con la Legge 168 al fine di rafforzare le misure dell’ammonimento del Questore applicabile d’ufficio al primo segnale di violenza e dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare disposto dal Pm, sebbene nell’ultimo anno gli ammonimenti sono quasi raddoppiati e gli allontanamenti d’urgenza più che triplicati.

Anche il numero dei reati é aumentato poiché i maltrattamenti contro familiari o conviventi sono saliti nel 2024 del 34,1% rispetto al 2019 mantre la violazione dell’allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento del 400 per cento.

Nondimeno, la nuova Legge cerca di potenziare ulteriormente la tutela delle vittime, ponendo la pretesa punitiva privata sullo stesso piano di quella pubblica.

  • Il delitto di femminicidio

La nuova Legge, attraverso l’introduzione dell’art. 577-bis punisce con l’ergastolo “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575 C.P”

La discriminazione e l’odio diventano anche aggravanti ad effetto speciale per altri reati violenti, che costituiscono condotte esecrabili ma, sotto il profilo processuale, sono comportamenti che non appaiono di semplice dimostrazione, perché riguardano la sfera più intima e interiore dello autore del reato.

Come afferma la Dottrina a commento (v. Fr. Lazzeri, in Riv Sistema Penale, Dic 2025) la scelta del Legislatore con la previsione di una figura autonoma di reato è dovuta alla necessità di riservare al grave fatto delittuoso un trattamento sanzionatorio differenziato, sia per quanto riguarda la pena base (l’ergastolo) sia per quanto riguarda le circostanze (in particolare, i limiti delle riduzioni di pena derivanti dalle attenuanti).

In questa direzione va segnalata, tenendo conto della verosimile casistica concreta, la problematicità dell’espresso rinvio all’applicabilità delle aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 c.p., tra cui sono annoverate ipotesi, come nel caso del fatto commesso in occasione del reato di maltrattamenti o dall’autore di atti persecutori o dall’(ex) partner, che si sovrappongono alla realtà e che costituisce un dato oggettivo del nuovo reato, il cui disvalore sociale emerge dalla pena massima dell’ergastolo voluta dal Legislatore in maniera unanime.

In ottica sistematica, la natura speciale dell’art. 577-bis c.p. rispetto alla figura generale di omicidio – e l’esigenza di evitare ulteriori divaricazioni in tensione con il principio di uguaglianza – riemerge nella previsione di portata generalissima (art. 13) che, mediante una clausola di equivalenza, estende al nuovo delitto le norme già vigenti «in tutti i casi» in cui la legge fa riferimento all’«omicidio» o alla relativa norma incriminatrice. Una serie di disposizioni di dettaglio, nell’ambito del testo in commento, svolge poi la funzione di parificare, specie a fini processuali, il trattamento del femminicidio a quello delle ipotesi di omicidio in famiglia o tra partner (aggravato ex art. 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p.).

Va, comunque, ricordato che la pena dell’ergastolo era già stata introdot ta in alcune ipotesi, valorizzando condotte oggettive ed esteriori.

Infatti era già punito con l’ergastolo l’omicidio commesso contro il coniuge (anche separato), contro il partner dell’unione civile come pure la persona stabilmente convivente o legata al reo da relazione affettiva.

Inoltre, l’ergastolo è previsto anche se la morte di una persona è causata dal suo stalker o in occasione di alcuni reati di violenza di genere o quando c’è una connessione teleologica tra omicidio e altro delitto.

Sul piano normativo, la nuova Legge trova riferimento obbligato nell’art. 3 della Convenzione di Istanbul, lettera d) che recita testualmente «l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato” ovvero nell’art.2 della Direttiva UE 1385/2024, lettera a) che definisce come “violenza contro le donne“ qualsiasi atto di violenza di genere perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine solo perché donne, ragazze o bambine, o che colpisce le donne, le ragazze o le bambine in modo sproporzionato, che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata.”

L’autonomia giuridica del fenomeno del femminicidio d’altronde si ritrova anche nel rapporto sulla Italia del 2024 da parte del Comitato per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne (istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2007, CEDAW), in cui si osserva che “nel nostro Ordinamento il femminicidio non è previsto come reato distinto dall’omicidio e si raccomanda di modificare il codice penale per criminalizzare specificamente il “femminicidio”.

L’inserimento nel codice penale nell’inedito e di nuovo conio art. 577-bis come autonomo delitto di “femminicidio”, punito con la pena fissa dell’ergastolo, pena detentiva perpetua, rende, inoltre, inapplicabile al delitto in esame il giudizio abbreviato (art. 438, comma 1-bis, c.p.p.).

Non va comunque dimenticato che non si può attribuire una decisiva efficacia preventiva alla configurazione, quale autonomo delitto, dello omicidio di una donna per motivi di genere, che rimane escluso dalla individuazione della casistica a cui la nuova sanzione si applica (!!)

Per quanto concerne poi le questioni intertemporali, il nuovo delitto può trovare applicazione soltanto per le condotte tenute dopo la sua entrata in vigore evitando di incidere in base alla irretroattività sui giudizi penali pendenti o in corso e tanto meno influenzare le decisioni già assunte e passate in giudicato.

Tanto vanifica le aspettative di chi attende ancora una condanna del responsabile di fatti gravi verificatisi negli ultimi tempi ed all’origine del provvedimento emanato.

  • Dubbi di Costituzionalità

Alcune osservazioni in senso opposto alla necessità di introdurre il nuovo reato di femminicidio, alla sua legittimità costituzionale come pure sulla struttura della fattispecie, sono stante espresse dal Prof. Marco Gambardella nell’Audizione della Commissione Parlamentare ma anche riportate dalla Riv. Diritto Penale del 21 Ottobre 2025.

Secondo l’Illustre Giurista, innanzitutto, non possono essere sottaciuti i dubbi – da più parti segnalati in Dottrina – che il nuovo delitto poggi su una “base criminologica” non adeguata alla nostra realtà, sebbene nei Paesi latino-americani vi sia un numero nettamente più alto di uccisione di donne, che giustifica l’introduzione di questa fattispecie.

Si tratta di dubbi che portano, quindi, a ritenere sufficiente, secondo molti giuristi, l’introduzione nel nostro sistema di una circostanza aggravante ad effetto speciale, che valorizzi i motivi a delinquere fondati sul “genere”, evitando, poiché scarsamente determinata, la fattispecie di nuovo conio.

Ulteriori dubbi riguardano il rispetto da parte del novello reato del princi- pio costituzionale di eguaglianza (art 3 Cost.), poiché, sempre secondo la opinione della Dottrina prevalente – esso sembrerebbe comportare una ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio per situazioni simili.

Si pensi, ad es., al caso di una donna che uccida una persona di sesso maschile come atto di odio verso la persona offesa “in quanto uomo”.

La disparità di trattamento sanzionatorio tra uomo e donna s’incentra qui non sull’autore del reato, bensì sulla qualità soggettiva della persona offesa.

In tal caso non troverebbe alcuna giustificazione la differenziazione della tutela del bene vita in ragione del genere femminile della vittima.

Quanto alla tecnica legislativa adoperata per configurare l’inedita ipotesi delittuosa, è emersa sia l’indeterminatezza degli elementi di tipicità, sia la mancanza di una precisa descrizione degli stessi.

Senza dimenticare che l’espressione «il fatto è commesso come atto» pare contrastare, per la sua vaghezza ed illogicità, con il principio di prevedibilità.

  • Gli altri reati sanzionati

Inoltre, la Legge in commento, oltre ad introdurre all’art.1.la fattispecie autonoma del reato di femminicidio, prevede alcune circostanze aggravanti modellate sugli stessi elementi costituitivi del nuovo reato, tra cui rientrano i seguenti reati:

maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572 c.p.), lesioni personali e omicidio preterintenzionale (modificando le aggravanti previsto dall’art. 585 c.p.), interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.), violenza sessuale (intervenendo sull’art. 609-ter c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.), diffusione illecita di foto e video a contenuto sessualmente esplicito (art. 612-ter c.p.).

Una prima linea di intervento del legislatore sul diritto penale sostanziale (art. 1 comma 1 lett. b) ss.) consiste infatti nell’estendere in manera trasversale ad altre figure criminose gli elementi specializzanti della nuova fattispecie, configurando altrettante nuove ipotesi tramite la previsione di quella che, in sintesi e con inevitabile approssimazione, potremmo definire come un’ aggravante “di genere” applicabile, appunto, «quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».

In base a criteri di non immediata evidenza, l’aumento di pena varia a seconda della fattispecie, assumendo perlopiù (tranne nel caso della violenza sessuale) la consistenza di una circostanza a effetto speciale (in alcuni casi con incremento massimo fino a due terzi).

Una seconda linea di intervento in ambito sostanziale interessa nello specifico il reato di maltrattamenti in famiglia.

In primo luogo, viene esteso il perimetro di tipicità della fattispecie prevedendosi espressamente che tra i soggetti passivi rientri anche la persona «non più convivente» quando «l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione».

Appare così risolta per tabulas, mediante recepimento anche testuale di uno degli orientamenti giurisprudenziali in campo, la questione, ricorrente nella prassi giudiziaria, sull’alternativa tra la configurabilità dell’art. 572 o dell’art. 612-bis c.p. nei casi di condotte vessatorie e aggressive commesse ai danni dell’ex partner in occasione o a causa degli incontri di persona o dei contatti a distanza conseguenti alla necessità di gestire in comune i figli minori secondo i tempi di visita concordati o comunque stabiliti dal giudice civile.

Ulteriore novità relativa al reato di cui all’art. 572 c.p. consiste nella previsione di una ipotesi ad hoc di confisca obbligatoria avente ad oggetti i beni utilizzati per commettere il reato «ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari» (così ora l’aggiunto art. 572-bis c.p.).

In relazione alla prassi giudiziaria. la normativa desta perplessità, suscitando nell’interprete il dubbio sulla sua utilità concreta e, a fortiori, sulle ragioni per cui una previsione analoga non sia stata prevista né per gli atti persecutori né per la diffusione non consensuale di materiale intimo.

Sono entrambi reati dove pure, del tutto coerentemente con la relativa fenomenologia criminale, è contemplata una aggravante speciale “del mezzo informatico” e per i quali in effetti è ampio, nel corso delle indagini preliminari, il ricorso a perquisizioni per ricercare e sequestrare cellulari e altri dispositivi.

Per ragioni di sintesi, altre novità contenute dal provvedimento sul piano processuale andranno commentate dopo il presente breve excursus per un necessario approfondimento delle altre norme emanate.

  • Conclusioni

In definitiva, resta il fatto che la violenza contro le donne viene considerata dal Legislatore nella nuova Legge come un fenomeno diverso e di ulteriore gravità rispetto alla violenza domestica, cui si ispirano le norme attuali che sanzionano la relazione (attuale o passata) tra reo e la vittima.

Si tratta, quindi, di un cambiamento sostanziale, non solo in linea con le indicazioni offerte dal diritto internazionale e da quello eurocomunitario, ma divenuto opportuno ed auspicabile nell’attuale contesto storico-culturale che vede un aumento dei Femminicidi (in spregio alle misure introdotte dal c.d. Codice Rosso del quale è apparsa evidente l’inefficacia preventiva- NdR).

Invero, la nuova normativa costituisce non soltanto l’adeguamento agli standard europei, bensì pure un pattern di riferimento per ulteriori ordinamenti che intendano irrobustire la tutela delle vittime, nonché la prevenzione della violenza di genere.

Tutto ciò senza nulla togliere alla riflessione di fondo in base alla quale non si può attribuire una decisiva efficacia preventiva alla configurazione – quale autonomo delitto – dell’omicidio di una donna per motivi di genere; né è risolutivo far entrare il termine femminicidio nel codice penale e nemmeno l’aumento di pena (rispetto all’omicidio comune) stabilito nell’art. 577-bis c.p. (l’ergastolo quale sanzione base).

Per contro, come da più parti osservato, occorrerebbe investire maggiori risorse finanziarie e umane nel campo educativo, sociale, culturale e dei corretti rapporti interpersonali se si volesse dare una svolta efficace ad un fenomeno divenuto del tutto ingovernabile.

Allegato Legge 2 dicembre 2025, n. 181

Allegato:

Legge Femminicidio

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.007 secondi