Con la sentenza n. 31447, pubblicata il 2 dicembre 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità o meno della notifica di un atto di precetto fondato su un decreto ingiuntivo senza l'indicazione del provvedimento di concessione dell’esecutorietà.
| Martedi 9 Dicembre 2025 |
IL CASO: La vicenda processuale trae origine dall'opposizione a precetto, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., promossa da un debitore a seguito della notifica da parte di un avvocato in proprio di un atto di precetto di pagamento per compensi professionali.
L’atto di precetto notificato si fondava su un decreto ingiuntivo per il quale, nel corso del giudizio di opposizione, era stata concessa la provvisoria esecutorietà ai sensi dell’art. 648 c.p.c. Il debitore- opponente deduceva la nullità del precetto per la mancata menzione nello stesso del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà del decreto monitorio, come prescritto dall'art. 654, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale dava ragione al debitore dichiarando la nullità del precetto.
Nel decidere, il Tribunale, richiamando alcune sentenze della Corte di Cassazione, affermava che l’omessa menzione del provvedimento che ha concesso l’esecutorietà al decreto ingiuntivo costituisce un vizio insanabile, non potendo essere surrogata né dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva, né dalla conoscenza aliunde che il debitore avesse del provvedimento, escludendo altresì l'applicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.
Avverso la sentenza del Tribunale, il creditore proponeva ricorso per cassazione, deducendo:
- la nullità del procedimento per violazione dell'art. 618 c.p.c., per non aver il Tribunale concesso il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito;
- la violazione dell'art. 654 c.p.c., sostenendo che l'obbligo di menzione del provvedimento di esecutorietà si applicherebbe solo al decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione (ex art. 647 c.p.c.) e non quando l'esecutorietà viene concessa in corso di causa (ex art. 648 c.p.c.), essendo il debitore opponente già a conoscenza di tale provvedimento
- la violazione degli artt. 156 e 653 c.p.c., per la presunta sanatoria del vizio dovuta al raggiungimento dello scopo, data la piena conoscenza che l'intimato aveva dei provvedimenti che avevano determinato la esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale, nel rigettarlo, ha affermato il seguente principio di diritto: “Nell’espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l’indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che - dopo la sua emanazione - ha disposto l’esecutorietà, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell’art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di anche una sola di tali indicazioni (non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che, del provvedimento, l’intimato abbia acquisito aliunde), l’atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi”.
Gli Ermellini hanno osservato che:
a) la struttura bifasica dell’opposizione (fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione e successiva fase di merito) è propria delle sole opposizioni "endoesecutive", ovvero quelle proposte dopo l'inizio dell'esecuzione (artt. 615, comma 2, e 617, comma 2, c.p.c.). Nel caso esaminato, invece, l'opposizione era stata proposta prima del pignoramento, dopo la notifica del precetto, configurandosi quindi come un'opposizione "preesecutiva" ex art. 617, comma 1, c.p.c., che come noto si introduce direttamente con atto di citazione e dà luogo a un ordinario processo di cognizione, senza alcuna fase sommaria preliminare;
b) la menzione nel precetto del provvedimento che ha concesso l’esecutorietà al decreto ingiuntivo (qualora non fosse già provvisoriamente esecutivo ab origine) ha una funzione specifica che è quella di sostituire la notificazione del titolo esecutivo, richiesta dall'art. 479 c.p.c;
c) quando un decreto ingiuntivo non esecutivo viene notificato ai sensi dell'art. 643 c.p.c. tale notifica non vale come notifica del titolo esecutivo. Il secondo comma dell’art. 654, dà la possibilità al creditore di evitare una seconda notifica del decreto (divenuto nel frattempo esecutivo) a condizione che nel precetto indichi il provvedimento che ne ha determinato l'esecutività. Inoltre, che l’omessa menzione equivale alla mancata notificazione del titolo esecutivo, non essendo una mera irregolarità formale. Il vizio comporta una lesione "autoevidente" del diritto di difesa del debitore, il quale deve essere messo in condizione di conoscere con esattezza l'obbligazione e il titolo in base al quale si minaccia l'esecuzione.
Per tale ragione, la conoscenza che il debitore possa aver acquisito aliunde (ad esempio, per essere parte del giudizio in cui è stata concessa l'esecutorietà ex art. 648 c.p.c.) è del tutto irrilevante. L'opposizione al decreto ingiuntivo non può sanare tale nullità. Il vizio, infatti, incide sulla stessa esistenza di un presupposto dell'azione esecutiva. Non si tratta di un atto nullo che ex post raggiunge il suo scopo, ma di un atto "definitivamente inidoneo a raggiungerlo". La conoscenza preesistente del debitore non sana l'atto, che deve contenere in sé tutti gli elementi richiesti dalla legge per informare compiutamente l'intimato;
d) il tenore letterale del secondo comma dell’art. 654 c.p.c. e il suo richiamo all'art. 653 c.p.c. (che disciplina l'esecutorietà a seguito di rigetto dell'opposizione o estinzione del giudizio), dimostrano che la norma ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi in cui il decreto ingiuntivo acquisti efficacia esecutiva in un momento successivo alla sua emissione, inclusa la concessione della provvisoria esecutività in corso di causa ex art. 648 c.p.c.