Separazione coniugi: quando è possibile l'assegnazione parziale della casa

Separazione coniugi: quando è possibile l'assegnazione parziale della casa

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 11783 dell'08/06/2016 ribadisce alcuni principi in materia di assegnazione della casa familiare in relazione alla presenza o meno di una forte conflittualità tra i coniugi separati.

Lunedi 20 Giugno 2016

Nell'ambito di un procedimento di separazione personale, Il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi C e Da., rigettando le reciproche domande di addebito e affidando i tre figli, ancora minorenni, alla madre; regolava il diritto di visita del padre con modalità protette, pur ritenendo infondate le accuse di abusi sessuali e assegnava la casa familiare alla moglie, ad eccezione di alcuni locali in parte accessori.

La ex moglie proponeva appello avverso la sentenza di primo grado contestando tra l'altro l'assegnazione solo parziale della casa familiare; la Corte di appello revocava le restrizioni al diritto di visita e l'assegnazione solo parziale della casa familiare.

L'uomo propone quindi ricorso per Cassazione ove contesta la decisione del giudice di secondo grado che ha assegnato automaticamente all'ex moglie l'intera proprietà (compreso il locale seminterrato, il magazzino e il garage) in cui è ricompresa l'abitazione familiare sulla base di una conflittualità, che per il ricorrente non esisteva più da anni.

La Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo infondate le censure ivi formulate; infatti:

  1. per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione  l'art. 155-quater cod. civ. tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare;

  2. il giudice, sulla base di tale principio, può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori;

  3. la decisione sulla possibilità di assegnare una parte limitata dell'immobile è affidata alla valutazione discrezionale del giudice che dovrà il grado di conflittualità esistente e la rispondenza della assegnazione parziale al genitore non affidatario all'interesse dei minori;

  4. nel caso di specie, invece, la Corte di Appello ha ribadito il permanere di un forte conflitto fra i coniugi che rendeva non opportuna l'assegnazione parziale della casa.

Testo dell'ordinanza n. 11783

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