Le distanze tra fabbricati non derogabili da accordi negoziali

Le distanze tra fabbricati non derogabili da accordi negoziali
Martedi 13 Gennaio 2026

Ai fini del rispetto delle distanze non è possibile distinguere sulla stessa parete una parte finestrata ed una parte non finestrata perché sono le pareti, non le finestre aperte in esse, a costituire dati di riferimento per il calcolo della distanza.

In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 33145/2025.

Il caso: Tizio, proprietario di un immobile, agiva per la tutela del possesso avanti al Tribunale di Brescia, lamentando che i vicini Caio e Mevia avevano sopraelevato la porzione di fabbricato di loro proprietà per circa 7 metri, in aderenza rispetto al fabbricato di maggiore altezza del ricorrente, senza rispetto della distanza minima dalle pareti finestrate, ex DM 1444/68.

L’esito del successivo giudizio di merito possessorio, sia in primo che in secondo grado, confermava la condanna dei due convenuti all’arretramento della sopraelevazione fino a dieci metri di distanza dalla parete finestrata dell’edificio di Tizio, già disposta in sede cautelare.

La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado; Caio e Mevia ricorrono in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione art.9 DM cit., rilevante ex art.360 n.3 c.p.c., nonché violazione dell’art.132 c.p.c., rilevante ex art.360 n.4 c.p.c. per non aver ritenuto la Corte di merito che la fattispecie era esclusa dalla previsione normativa richiamata in quanto la costruzione realizzata è in aderenza alla parte della parete non finestrata.

Per la Suprema Corte il ricorso è inforndato, sulla base dei seguenti rilievi:

a) è accertato che la sopraelevazione, realizzata dai ricorrenti in aderenza alla parete in lato nord dell’edificio che presenta tre finestre è in aderenza, ad una parete finestrata anche se appoggia alla parte di detta parete che non presenta finestre;

b) non è possibile distinguere sulla stessa parete una parte finestrata ed una parte non finestrata perché, come afferma la giurisprudenza di questa Corte in modo costante, sono le pareti, non le finestre aperte in esse, a costituire dati di riferimento per il calcolo della distanza, con la conseguenza che, in relazione alla ratio della previsione di cui all’art.9 DM n.1444/1968, finalizzata alla salvaguardia dell'interesse pubblico-sanitario a mantenere una determinata intercapedine degli edifici che si fronteggiano, il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre;

c) in materia di distanze tra fabbricati, l'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di detta distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, benché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta, con la conseguenza che il rispetto della distanza minima è dovuto pure per i tratti di parete parzialmente privi di finestre;

d) inoltre, l’esistenza di una convenzione tra privati, emergente da atto pubblico, riguardante anche la disciplina delle distanze tra edifici confinanti, è in concreto irrilevante per i profili oggetto di contestazione perché l’art.9 DM n.1444/1968 non è derogabile e, di conseguenza, non è possibile nell’ambito dell’autonomia privata prevedere validamente una distanza inferiore a dieci metri tra pareti di edifici frontistanti quando almeno una di esse presenti in tutto o in parte vedute:

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 33145 2025

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.007 secondi