L’Arbitro Assicurativo: un nuovo sistema di risoluzione delle controversie

L’Arbitro Assicurativo: un nuovo sistema di risoluzione delle controversie

Dal 15 gennaio 2026 diventerà operativo l’Arbitro Assicurativo, un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia assicurativa. Questo meccanismo si inserisce nel quadro degli strumenti di Alternative Dispute Resolution (ADR), con l’obiettivo di fornire una tutela rapida, economica ed efficace ai consumatori, in alternativa al ricorso alla giurisdizione ordinaria.

Mercoledi 14 Gennaio 2026

Fondamento normativo e principi.

L’istituzione dell’Arbitro Assicurativo trova il suo fondamento normativo nell’articolo 187.1 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private). Tale norma impone alle imprese di assicurazione e agli intermediari l’adesione obbligatoria a sistemi di risoluzione stragiudiziale per tutte le controversie con la clientela relative a prestazioni e servizi assicurativi.

L’attuazione è demandata a un decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (già Sviluppo Economico), di concerto con il Ministro della Giustizia, su proposta dell’IVASS.

I principi cardine che governano il sistema sono:

-) rapidità, economicità ed effettività della tutela;

-) imparzialità dell’organo decidente e rappresentatività dei soggetti interessati.

Natura Giuridica: un arbitro non giurisdizionale.

Per comprendere la natura dell’Arbitro Assicurativo, è fondamentale l’analogia con sistemi simili già operanti, come l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). La giurisprudenza relativa a tali organismi chiarisce che l’Arbitro Assicurativo si configura come un’autorità amministrativa indipendente e non come un organo giurisdizionale.

La Corte Costituzionale, infatti, pronunciandosi sull’ABF, ha stabilito che la sua istituzione e disciplina derivano da fonti di natura amministrativa (decreti ministeriali e regolamenti dell’autorità di vigilanza) e non da una legge che attribuisce funzioni giurisdizionali. Questo esclude la sua riconducibilità agli organi giurisdizionali (Corte Cost., sentenza n. 218 del 27 luglio 2011: “...già alla stregua del carattere delle disposizioni in base alle quali l’organismo in questione è stato effettivamente istituito ed è chiamato a procedere e decidere, si profilano, sul piano strutturale e funzionale, connotazioni che valgono ad escludere la riconducibilità di tale organo a quelli giurisdizionali, ancorati, per loro stessa natura, al fondamento costituzionale e alla riserva di legge”).

Decisioni non vincolanti e prive di esecutività: la decisione dell’Arbitro, pur risolvendo la controversia applicando le norme di settore, non è giuridicamente vincolante per le parti e non costituisce un titolo esecutivo (le parti conservano sempre la facoltà di rivolgersi all’autorità giudiziaria).

Efficacia tramite “sanzione reputazionale”: l’effettività della tutela è affidata a un meccanismo di cogenza indiretta, noto come “moral suasion”. Se l’impresa o l’intermediario non adempie alla decisione dell’Arbitro, la notizia del suo inadempimento viene resa pubblica, ad esempio tramite pubblicazione sul sito web dell’Arbitro e dell’intermediario stesso. Il danno reputazionale che ne consegue agisce come incentivo all’adempimento spontaneo.

Competenza e materie trattate L’Arbitro Assicurativo è competente per le controversie che sorgono da un contratto di assicurazione e che hanno per oggetto: -) l’accertamento di diritti (inclusi quelli risarcitori), obblighi e facoltà; -) l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Codice delle Assicurazioni Private da parte di imprese e intermediari. Sono invece escluse le controversie di competenza della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.), come quelle relative al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

La Procedura: accesso e svolgimento Il ricorso all’Arbitro è facoltativo per il cliente, ma obbligatorio per l’impresa e l’intermediario. Il tentativo di risoluzione stragiudiziale è condizione di procedibilità per l’eventuale successiva azione giudiziaria. Ciò significa che il cliente non può adire direttamente il tribunale per le materie di competenza dell'Arbitro, ma deve prima esperire questo procedimento (o, in alternativa, la mediazione). Il ricorso all'Arbitro non preclude la via giudiziaria, ma la precede obbligatoriamente.

Assistenza legale facoltativa. In linea con i principi di accessibilità e economicità, il cliente può presentare ricorso e partecipare alla procedura direttamente, senza l’assistenza obbligatoria di un avvocato. L'articolo 141-quater del Codice del Consumo, applicabile alla procedura, stabilisce che i sistemi ADR devono: “...consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; è fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura”. Il cliente ha quindi la facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia o da un’associazione di consumatori, ma non vi è obbligo in tal senso.

Condizioni di accesso: per poter presentare ricorso all’Arbitro, il cliente deve:

-) aver previamente presentato un reclamo scritto all’impresa o all’intermediario;

-) attendere 45 giorni dalla presentazione del reclamo. Se la risposta è assente, negativa o insoddisfacente, è possibile rivolgersi all’Arbitro;

-) presentare il ricorso entro 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo;

-) i fatti oggetto della controversia non devono risalire a più di 3 anni dalla data del reclamo.

Tempistiche della decisione.

Il procedimento è pensato per essere celere. L’Arbitro decide di norma entro 180 giorni dalla ricezione del ricorso completo, con una possibile proroga di 90 giorni per i casi di particolare complessità. Questo termine è più ampio rispetto ai 90 giorni generalmente previsti per le procedure ADR dal Codice del Consumo, in ragione della specificità della materia.

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