L'art. 907 c.c si applica anche alle servitù di veduta in appiombo.

L'art. 907 c.c si applica anche alle servitù di veduta in appiombo.

Il rigoroso rispetto della distanza che deve intercorrere tra vedute e altre costruzioni, imposto dall'art. 907 c.c., spiega i suoi effetti anche in tema di servitù di veduta in appiombo.

In tal senso si è pronunciata la Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. 3122/2023, riformando la sentenza di primo grado.

Mercoledi 6 Settembre 2023

Il caso: Caio e Mevia agivano in giudizio innanzi al Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare che la struttura metallica realizzata da Sempronio e Livia, proprietari dell'appartamento sottostante sito al primo piano del fabbricato, era stata realizzata in violazione della disciplina sulle distanze legali di cui agli artt. 873 e 907 c.c. nonché degli artt. 1120 e 1122 c.c. e dei regolamenti locali, lamentando la riduzione del valore economico della propria unità immobiliare; i convenuti si costituivano eccependo  l'infondatezza della domanda stante il consenso prestato dagli attori alla realizzazione della struttura, ossia della pergotenda retrattile in sostituzione delle vecchie tende da sole a braccio.

Il Giudice di prime cure, riteneva non sussistente, a seguito dell'opera realizzata dai convenuti, alcuna limitazione frontale alla veduta né una riduzione della circolazione dell'aria; in particolare accertava solo una limitazione della possibilità di veduta a piombo, già compromessa dalla maggiore estensione del terrazzo sottostante più esteso del balcone soprastante ma tale limitazione era legittima, in ragione del contemperamento tra diritto alla riservatezza della proprietà sottostante e diritto di veduta vantato dalla parte attrice;

Gli attori soccombenti ricorrono in appello: la Corte distrettuale, nell'accogliere il gravame, osserva che:

a) Il rigoroso rispetto della distanza che deve intercorrere tra vedute e altre costruzioni, imposto dall'art. 907 c.c., spiega i suoi effetti anche in tema di servitù di veduta in appiombo;

b) il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi l'esercizio di tale suo diritto;

c) le vedute implicano il diritto ad una zona di rispetto che si estende per tre metri in direzione orizzontale dalla parte più esterna della veduta e per tre metri in verticale rispetto al piano corrispondente alla soglia della medesima; ogni costruzione che venga a ricadere in questa zona è illegale e va rimossa;

d)  peraltro, la consolidata giurisprudenza di legittimità (di recente Cass. n. 5732/2019) nega che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta, in quanto luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita;

e) nel caso di specie, l'opera realizzata lede, dunque, il diritto di servitù di veduta in appiombo, da cui discende la necessità di assicurare che la veduta verso il basso, ossia verso la base dell'edificio, non soffra illegittime limitazioni;

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