Si' alla costruzione in aderenza anche se si tratti di addizione di opera preesistente

Si' alla costruzione in aderenza anche se si tratti di addizione di opera preesistente

Commento a Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 16 maggio – 12 ottobre 2017, n. 23986

Giovedi 9 Novembre 2017

In primo grado l'attrice ha convenuto in giudizio la proprietà confinante asserendo che la scala edificata era in palese violazione delle norme codicistiche sulle distanze e sulle vedute nonché di quelle del piano regolatore del Comune con conseguente richiesta di coatta demolizione dell'opera e risarcimento del danno subito; costituitasi in giudizio, la convenuta, in via riconvenzionale, chiedeva la demolizione della scala e del vano in alluminio anodizzato a sua volta costruiti dall'attrice sul confine, oltre al risarcimento del danno: in base alle risultanze della CTU disposta, il Giudice ha condannato alla demolizione del manufatto della convenuta.

In appello è stata confermata la condanna ed inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale, è stata disposta anche la demolizione di quanto costruito da parte attrice in un secondo momento.

Proposto, quindi, ricorso in Cassazione in virtù di una presunta violazione e falsa applicazione degli articoli 873 e 877 c.c., la resistente ha proposto controricorso incidentale lamentando lo scorretto uso delle norme civilistiche sulle distanze tra edificazioni con particolare riguardo a quelle relative alle costruzioni in aderenza: per la ricorrente principale, infatti, l'unica opera nuova era il manufatto in vetro ed alluminio non anche la scala che era preesistente quindi non passibile di demolizione a nulla valendo l'avversaria tesi secondo cui quella parte della sentenza, non impugnata, sarebbe passata in giudicato.

Del resto, per gli Ermellini, l'impugnazione di quel capo è strettamente consequenziale al gravame sull'accertamento dell'illegittimità della scala poiché al caso di specie non si sarebbe potuto applicare quanto asserito da Cassazione n. 6926/2001 secondo cui il diritto di prevenzione riconosciuto a chi per primo edifica si esaurisce con il completamento della costruzione e non può quindi giovare automaticamente per un successivo manufatto ancorché accessorio al primo; tale assunto però riguarda l'edificazione in prevenzione a distanza del confine inferiore alla metà della distanza di 3 metri prevista tra costruzioni dall'art. 873 c.c. non anche le edificazioni in aderenza di cui all'art. 877 c.c.

Pertanto i Giudici di legittimità non hanno trovato ragioni per negare la possibilità di costruire un manufatto in aderenza ad un fabbricato realizzato dal vicino sul confine per il solo fatto che questo costituisca addizione di una costruzione preesistente, a nulla valendo se è stato posto lì prima o dopo quello del vicino: sul tema si richiama Cassazione n. 11488/2015 per cui è possibile mutare in ogni tempo la soluzione costruttiva a distanza legale in aderenza o in appoggio purché la situazione lo consenta e la soluzione originaria sia legittima.

Il ricorso principale, quindi, è accolto mentre quello incidentale è inammissibile per l'insufficiente esposizione del fatto processuale secondo Cassazione n. 76/10 e Cassazione 18483/15; da ciò è conseguente il rinvio alla corte territoriale per l'accertamento relativo all'antecedenza o meno della costruzione della scala rispetto al vano in alluminio attenendosi al principio secondo cui la costruzione in aderenza è consentita anche se si tratti di addizione di opera preesistente.

Allegato:

Cass. civile Sez. II Ordinanza del 12/10/2017 n.23986

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