Il diritto alla vacanza è diritto assoluto: riconosciuta la tutela aquiliana

A cura della Redazione.
Il diritto alla vacanza è diritto assoluto: riconosciuta la tutela aquiliana
Mercoledi 11 Maggio 2016

Il Tribunale di Reggio Emilia, quale giudice di appello, con la sentenza n. 434 del 30 marzo 2016 si pronuncia in merito ad un particolare caso di danno da “vacanza rovinata”, nell'ambito di un giudizio promosso da due danneggiati in un sinistro stradale nei confronti del conducente dell'autovettura investitrice.

Il caso: il sig. F. viene coinvolto in un sinistro stradale, per il quale il conducente dell'autovettura danneggiante si assume la esclusiva responsabilità, e pertanto la compagnia di assicurazione provvede a risarcire integralmente i danni all'autovettura e contestualmente offre al danneggiato una ulteriore somma, pari a € 1.665,00, a titolo di rimborso delle spese mediche e di quelle per il viaggio che F., a causa dell'incidente, non ha potuto effettuare insieme alla moglie.

Il sig. F. trattiene l'offerta della compagnia di assicurazione a titolo di acconto e, unitamente alla moglie., ricorre al GdP al fine di vedersi riconosciuti tutti i danni subiti, ivi compreso il danno da vacanza rovinata subìto sia dal medesimo che dalla moglie – ancorché non direttamente coinvolta nel sinistro in questione – per non aver potuto godere della vacanza già prenotata con formula “all inclusive” presso il villaggio Alpitour dell’isola di Rodi, danno equitativamente quantificato in € 1.000 per ciascuno degli odierni attori.

Il GdP condanna la compagnia di assicurazione al pagamento, in favore del solo F. della somma residua di € 1.738,01 (pari ad € 3.403,01 – acc. 1.665,00) e rigetta la domanda formulata dalla moglie in quanto infondata in fatto e in diritto.

Gli attori propongono, quindi, appello avverso la sentenza di primo grado censurando la decisione del GdP che erroneamente a) non ha considerato nell'importo complessivo il rimborso delle penali a seguito dell'annullamento del viaggio e b) non ha riconosciuto alcuna somma a titolo di danno non patrimoniale da vacanza rovinata o da ferie non godute né al soggetto direttamente coinvolto nel sinistro, sig. F, né alla di lui moglie.

Il Tribunale adito, nel ritenere fondate le censure sollevate dagli appellanti in merito alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata lamentato sia direttamente dal sig. F. che, indirettamente, dalla di lui moglie, accoglie l'appello nei seguenti termini:

  1. Le ferie rappresentano un diritto - inviolabile ed irrinunciabile - costituzionalmente garantito dall'art. 36 Cost., e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall'attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore può dedicarsi agli affetti familiari; pertanto, ancorchè la moglie di F. non sia stata direttamente coinvolta nel sinistro stradale, la sua posizione può ritenersi assimilata a quella del marito sotto il profilo del mancato godimento della vacanza programmata con la propria famiglia;

  2. Le ferie consentono di rigenerare le risorse psicofisiche fondamentali del lavoratore, permettendo, peraltro, allo stesso, di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale: pertanto il diritto al godimento della vacanza non può considerarsi soltanto quale diritto di credito, nascente dal contratto di viaggio e tutelabile a livello contrattuale nei rapporti con l'organizzatore o tour-operator ma anche come diritto assoluto tutelabile in via aquiliana;

  3. nel caso in esame, se è vero che il periodo di ferie di F. si è convertito in periodo di malattia, senza intaccare, dunque il monte ferie di cui lo stesso dispone, la stretta connessione temporale tra la verificazione del sinistro e il momento della partenza (due gg. prima), ha, di fatto, oggettivamente ridotto il pieno godimento delle ferie da parte degli appellanti, perlomeno nel senso di costringerli a rinunciare alla vacanza già organizzata e ad effettuare tale riposo altrove (rispetto a quanto programmato);

  4. inoltre la stretta connessione temporale tra il sinistro e la programmata partenza, da un lato, dimostra la sussistenza del nesso di causalità tra sinistro e mancato godimento delle ferie, e dall'altro lato fa presumere che l'unica alternativa per F. fosse rinunciare alla ferie, atteso che le stesse erano state organizzate con largo anticipo evidenziando, con ciò, la difficoltà., in quanto lavoratore subordinato, di un repentino cambio di programma nell'organizzazione delle proprie ferie.

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