PAS: per la Cassazione il giudice ha un obbligo di verifica

PAS: per la Cassazione il giudice ha un obbligo di verifica

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6919/2016 si è occupata di una questione molto delicata e al tempo stesso controversa: la Sindrome di Alienazione Parentale (PAS), di cui viene messa in discussione la stessa validità scientifica.

Martedi 10 Maggio 2016

Il caso: nell'ambito di un procedimento per l'affidamento e il mantenimento di una figlia minore di due ex conviventi, il Tribunale per i Minorenni disponeva l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocata presso la madre, con incarico ai Servizi sociali di monitorare la situazione.

Successivamente, dal momento che la figlia minore aveva un atteggiamento di rifiuto nei confronti del padre, il Tribunale vietava a quest'ultimo di frequentarla e prescriveva alla ragazza un percorso psicoterapeutico finalizzato a fare riprendere i rapporti con il padre; con successivo decreto, il tribunale, non ritenendo fondate le argomentazioni con le quali il padre deduceva l'esistenza di una "sindrome di alienazione genitoriale" (PAS) determinata dalla campagna di denigrazione posta in essere dalla ex compagna nei suoi confronti, confermava il precedente decreto, dando conto del disagio manifestato dalla ragazza nei confronti del padre e rigettava l'istanza del padre di nuovi accertamenti peritali.

Avverso questo decreto il padre proponeva reclamo, invocando nuove indagini peritali che facessero luce sulle ragioni dell'ostilità manifestata dalla figlia nei suoi confronti e favorissero la ripresa dei rapporti padre-figlia, con esito negativo; viene quindi proposto ricorso per Cassazione.

Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 155 c.c.(sostituito dall'art. 337 ter c.c.), nonchè vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi concernenti la condotta della madre rispetto al suo rapporto con la figlia.

In particolare la Corte milanese aveva omesso del tutto di considerare che la madre aveva ostacolato in ogni modo il rapporto del padre con la ragazza e non era mai intervenuta efficacemente quando manifestava atteggiamenti ostili verso il padre, che l'attuale convivenza della ragazza con la madre costituiva un impedimento al suo riavvicinamento alla ragazza; peraltro la Corte aveva omesso l'espletamento di indagini specifiche volte ad individuare l'esistenza di una PAS, manifestando una ingiustificata posizione ideologica e negazionista, lesiva dei propri diritti di padre.

La Suprema Corte, nel ritenere la suddetta censura fondata, precisa quanto segue.

1) la Corte d'appello ha disposto l'interruzione della frequentazione del padre con la figlia in ragione della indisponibilità o avversione manifestata nei suoi confronti dalla ragazza, senza una approfondita indagine sulle reali cause del suo atteggiamento;

2) senza voler dare giudizi sulla validità o invalidità delle teorie scientifiche e, nella specie, della controversa PAS, è certo che i giudici di merito non hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte della figlia e sono venuti meno all'obbligo di verificare, in concreto, l'esistenza dei denunciati comportamenti volti all'allontanamento fisico e morale del figlio minore dall'altro genitore;

3) il giudice di merito, a tal fine, può utilizzare i comuni mezzi di prova tipici e specifici della materia (incluso l'ascolto del minore) e anche le presunzioni (desumendo eventualmente elementi anche dalla presenza, laddove esistente, di un legame simbiotico e patologico tra il figlio e uno dei genitori);

4) pertanto, viene enunciato il seguente principio: “in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sè, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia”.

Testo della sentenza n. 6919/2016

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