Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 6919 del 08-04-2016

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Martedi 10 Maggio 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4340/2015 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l'avvocato MASSIMO LAURO, che rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO PIAZZA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

F.L.;

- intimata -

Nonchè da:

F.L., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dal se medesima;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

O.M.;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato F. L. che si riporta per l'accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, rigetto del primo e secondo motivo del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo

La causa ha ad oggetto le modalità di affidamento e mantenimento di S., figlia minorenne (nata nel 2000) di F.L. e O.M., dopo l'interruzione della convivenza dei genitori nel (OMISSIS), quando la F. lasciò la residenza comune portando con sè la figlia. Il Tribunale per i minori di Milano, con decreto del 27 marzo 2006, dispose l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocata presso la madre, con incarico ai Servizi sociali di monitorare la situazione; con successivo decreto del 18 novembre 2008, tenuto conto dell'atteggiamento della figlia di rifiuto del padre, vietò a quest'ultimo di frequentarla, prescrisse alla ragazza un percorso psicoterapeutico (rimettendone la definizione in concreto alla madre), finalizzato a fare riprendere i rapporti con il padre e a consentire ad entrambi i genitori di rivolgersi ai servizi psico-sociali per un sostegno allo svolgimento dei compiti genitoriali; con decreto 10 dicembre 2011, rispondendo negativamente alle istanze con le quali l' O. aveva dedotto l'esistenza di una "sindrome di alienazione genitoriale" (PAS) determinata dalla campagna di denigrazione posta in essere dalla F. nei suoi confronti, il Tribunale ha confermato il precedente decreto, dando conto del disagio manifestato dalla ragazza nei confronti del padre, a causa di taluni comportamenti percepiti come invasivi della propria sfera individuale intima, e ha respinto le istanze del padre di nuovi accertamenti peritali. ...

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