La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione interviene ancora una volta in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare con la sentenza n. 15432 del 13/04/2016.
Giovedi 12 Maggio 2016 |
Nel caso in esame G. è accusato del reato di cui all'art. 570 cod. pen. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie minori omettendo di versare la somma mensile alla moglie, come disposto dal Tribunale in sede civile.
La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolve l'imputato limitatamente alla condotta realizzata fino ad una certa data, riduce conseguentemente la pena inflitta e conferma per il resto la sentenza di primo grado con condanna al risarcimento del danno.
Il difensore di G. propone ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte territoriale non aveva valorizzato gli elementi a discolpa dell'imputato che era in realtà disoccupato,, e che non poteva quindi adempiere ai suoi obblighi di versamento: di conseguenza il Giudice di appello non aveva dimostrato l'elemento soggettivo del reato, tanto più che il G., quando aveva potuto e quando aveva degli introiti economici, aveva sempre onorato il suo debito di contribuzione.
La cassazione, nel rigettare il ricorso, ribadisce principi già enunciati in precedenti pronunce:
a) quanto allo stato di disoccupazione dell'imputato, e della sua conseguente impossibilità di adempiere all'obbligo di mantenimento, i giudici di primo e secondo grado hanno esaurientemente e persuasivamente motivato circa la mancanza di prova univoca e certa in merito alla condizione di disoccupazione dell'imputato, dipendente dal discredito diffuso ai suoi danni nell'ambiente di lavoro;
b) in ogni caso la disoccupazione non esime da responsabilità per l'omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, sulla base della giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 cod. pen. deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.