Sinistro stradale: ammessa la legittimazione attiva del terzo cessionario

Sinistro stradale: ammessa la legittimazione attiva del terzo cessionario

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 227/2016 conferma il principio della cedibilità, da parte del danneggiato in un sinistro stradale, del proprio diritto di credito all'autocarrozzeria che ha riparato il veicolo incidentato.

Venerdi 13 Maggio 2016

A seguito di sinistro stradale, uno dei due conducenti coinvolti cedeva il proprio credito risarcitorio all'autofficina che aveva provveduto a riparare i danni; quest'ultima, quale cessionaria del credito, conveniva avanti al GdP la compagnia di assicurazione del veicolo che aveva provocato l'incidente, la cui dinamica era stata descritta nel CID sottoscritto da entrambi i conducenti.

La assicurazione convenuta si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva della società attrice, eccezione che veniva accolta dal giudice di pace; l''autofficina quindi propone appello avanti al Tribunale avverso la sentenza del Giudice di Pace, con la quale era stata affermata la carenza di legittimazione ad agire, e chiede: a) l'accertamento della propria legittimazione passiva e della storicità del sinistro b) la liquidazione dei danni come da fattura emessa e c) la condanna dell'appellata al pagamento dell'importo dovuto, detratto l'acconto.

La Assicurazione appellata, nel costituirsi, eccepisce il difetto di legittimazione attiva dell'appellante, la non cedibilità di un credito inesistente e non ancora nella disponibilità del danneggiato, nonché l'inadeguatezza della prova offerta in punto di modalità del sinistro e in punto di misura di danno.

Il Tribunale, nel pronunciarsi in punto di legittimazione, osserva che:

  1. il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale, è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto dall'art. 1260 c.c.e ss.

  2. Il credito al risarcimento dei danni da un sinistro stradale, con riferimento a danni non alla persona ma solo alla vettura, non può qualificarsi strettamente personale e deve escludersi che esista una norma di legge che direttamente o indirettamente vieti la possibilità di una cessione;

  3. il cessionario è pertanto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l'accertamento giudiziale della responsabilità dell'autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento dei danni;

  4. il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale, tant'è che gli interessi decorrono dal momento del fatto e non già dal relativo accertamento giudiziale, mentre i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito non operano nella disciplina della cessione, ma sono previsti in relazione ad istituti diversi, come quello della compensazione;

Di conseguenza, per il Tribunale sussiste la legittimazione ad agire dell'autofficina che ha eseguito i lavori di riparazione dell'auto incidentata nel sinistro oggetto di causa ed è cessionaria del credito risarcitorio : in base al principio generale della tutela giurisdizionale dei diritti, il cessionario può fare valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto non già in base al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144, (e già alla L. n. 990 del 1969, art. 18), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo.

Nel merito, la domanda viene però rigettata per difetto di prova in quanto:

a) il modello CID sottoscritto dai conducenti non è, da solo, sufficiente a far ritenere superata la presunzione di pari responsabilità;

b) la fattura azionata, in quanto emessa e quietanzata dalla stessa autocarrozzeria che è divenuta, a seguito di cessione del credito, parte della controversia, per lavori asseritamente effettuati in favore del cedente proprietario dell'auto danneggiata, non ha neppure valore di indizio, configurando la mera rappresentazione della parte del giudizio della misura di danno azionata e così pure la documentazione fotografica non aggiunge elementi di prova;

c) non è possibile, per la liquidazione del danni, ricorrere a CTU, che non è un mezzo di prova, ma uno strumento nella disponibilità del giudice che può diventare fonte di prova solo quando quest'ultima sia per la parte impossibile o estremamente difficoltosa mentre non può essere disposta per sopperire alla inattività delle parti;

d) è escluso inoltre il ricorso al potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, che è subordinato alla condizione che risulti obbiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare.

Testo completo della sentenza n. 227

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