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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente -
Dott. GIANESINI Maurizio - rel. Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere -
Dott. SCALIA Laura - Consigliere -
Dott. CORBO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.S., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2744/2015 CORTE APPELLO di PALERMO, del 12/11/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIANESINI MAURIZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA A. P., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. CHIARAMONTE S. che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
1. Il difensore di G.S. ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza 11 gennaio 2016 con la quale la Corte di Appello di PALERMO, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato limitatamente alla condotta realizzata fino al (OMISSIS) riducendo conseguentemente la pena inflitta e confermando per il resto la sentenza di primo grado con condanna al risarcimento del danno.
1.1 Il G. è accusato del reato di cui all'art. 570 cod. pen. per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alle figlie minori omettendo di versare la somma di 230.000,00 Euro mensili alla moglie, come disposto dal Tribunale di Termini Imerese.
2. Il difensore ha dedotto due motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte territoriale non avesse valorizzato, omettendo quindi la doverosa motivazione sul punto, gli elementi a discolpa dell'imputato che era in realtà disoccupato, come era stato dimostrato documentalmente, e che non poteva quindi adempiere ai suoi obblighi di versamento; non era quindi stato dimostrato da parte del Giudice di appello l'elemento soggettivo del reato, tanto più che il G., quando aveva potuto e quando aveva degli introiti economici, aveva sempre onorato il suo debito di contribuzione. ...
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