Con l’ordinanza n. 14446/2021, pubblicata il 26 maggio 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata su cosa deve fare, al fine di non incorrere in decadenze processuali, il soggetto che notifica un atto a mezzo pec e la notifica non va a buon fine per ragioni a lui non imputabili, in quanto il messaggio gli viene rifiutato dal sistema perché la casella della posta elettronica del destinatario è piena.
Lunedi 31 Maggio 2021 |
IL CASO: la conduttrice di un immobile che le era stato concesso in locazione verbalmente e per uso transitorio vacanza, presentava denuncia all’agenzia delle entrate chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità del predette contratto. A seguito della suddetta denuncia, il contratto veniva regolarizzata dall’agenzia delle entrate e il canone che la conduttrice versava in nero veniva sostituito con quello determinato per legge.
Pertanto, la locatrice si rivolgeva al Tribunale, il quale, nella contumacia della conduttrice, dichiarava la nullità del contratto e condannava quest’ultima al rilascio dell’immobile, nonché al pagamento dell’indennità di occupazione. La Corte di Appello, in sede di gravame, confermava la sentenza di primo grado e la conduttrice avverso la suddetta decisione ricorreva in cassazione.
LA DECISIONE: I giudici della Suprema Corte, senza entrare nel merito dell’impugnazione promossa dalla conduttrice, preliminarmente hanno rilevato che la notifica del ricorso eseguita a mezzo pec non era andata a buon fine perché il sistema aveva rifiutato la ricezione. La casella di posta elettronica era inibita alla ricezione per motivi imputabili al destinatario.
In virtù di quanto rilevato, il ricorso è stato ritenuto inammissibile dagli Ermellini, i quali hanno osservato che nel caso di specie va applicato il principio di diritto secondo il quale:
“in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (da ultimo Cass. 21/08/2020, n. 17577).
Cassazione civile ordinanza n.14446 2021