Con l'ordinanza n. 12052 del 22 giugno 2020 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della validità per il mittente delle notifiche via pec oltre le ore 21 del giorno di scadenza.
Giovedi 25 Giugno 2020 |
Il caso: La Corte d'appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello del cittadino nigeriano O.J. contro il diniego della protezione internazionale, sussidiaria o umanitaria, perché proposto con ricorso notificato con modalità telematiche ex art. 16, comma 3, d.l. n. 179 del 2012 oltre le ore 21,00 dell'ultimo giorno utile e quindi perfezionatosi, tardivamente, il giorno successivo.
O.J. ricorre in Cassazione, lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 147 c.p.c. e 16-septies, d.l. n. 179/2012, in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost. nonché 6 Cedu, per non avere la corte territoriale dato alla normativa suddetta un'interpretazione costituzionalmente orientata, tale da consentire al notificante il diritto di sfruttare interamente (sino alle ore 24) l'ultimo giorno utile per la notifica, essendo il limite delle ore 21 destinato solo a tutelare il riposo del destinatario della notifica.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato, e sul punto ribadisce che:
a) il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta;
b) il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, invero, introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica;
c) ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale viene, invece, impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 c.p.c. computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno.
Cassazione civile ordinanza n.12052/2020