Sta diventando prassi in alcuni Tribunali italiani, sostituire le udienze con note scritte da depositare nel fascicolo telematico alcuni giorni prima, pena la dichiarazione di mancata comparizione.
L’epidemia in atto sta letteralmente trasformando quella che era non solo la prassi ma anche la procedura dettata dal codice e messa in atto fino a quel momento. Non pochi, però, sono i dubbi che si affiancano a tali “modifiche” che ci auguriamo essere quanto mai temporanee.
La trattazione scritta, infatti, impedisce il corretto adempimento alla prescrizione dettata dall’art. 128 cpc ed a quella “pubblicità delle udienze” che rappresenta una forma di controllo esterno dell'attività processuale.Principio, questo, riconosciuto anche in ambito del diritto internazionale: la Conv. eur. dir. uomo (sottoscritta a Roma il 4.11.1950 e resa esecutiva in Italia con la L. 4.8.1955, n. 848) espressamente statuisce il diritto di ciascun individuo a veder esaminata da un tribunale la sua causa equamente e pubblicamente; il Patto internazionale dei diritti civili e politici (approvato dall'ONU il 16.12.1966 e reso esecutivo in Italia con L. 25.10.1977, n. 881) sancisce che ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi ad un tribunale competente.
La trattazione scritta impedisce, altresì, la partecipazione non solo del pubblico ma anche della stessa parte il cui diritto è tutelato anche nelle ipotesi di svolgimento dell’udienza in camera di consiglio o quando si trovi nella fase istruttoria. L’art. 84 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, infatti, sancisce che le parti possono assistere alle udienze seppur in “silenzio salvo che non ottengano dal giudice, a mezzo del proprio difensore, l'autorizzazione ad interloquire”. Facoltà, questa, che il più delle volte si è dimostrata esser non solo utile ma anche chiarificatrice per quegli aspetti o interessi che con la chiamata in giudizio si volevano tutelare. Ma non è tutto.
Con la “trattazione scritta” – di fatto – si consente agli avvocati di depositare le note durante tutto l’arco della giornata. L’art. 51 comma 2 del D.L. 90/14 modificativo dell’art. 16 bis comma 7 d.l. 179/2012 ha chiarito che “Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza “. Nei diversi provvedimenti è dato leggersi che la mancata produzione di note “sarà valutata ai sensi degli articoli 181 e 309 cpc”.
Fermi restando dubbi sulla portata della “valutazione” messa in atto senza conoscere alcun parametro di riferimento, questa modalità ha generato una udienza di 24 ore con tutto ciò che ne consegue anche da un punto di vista di tutela di diritti. L’avvocato saprà se la controparte ha “partecipato all’udienza” solo il giorno successivo o quando saranno caricate le note. Ciò con buona pace anche di quelle forme di “strategia processuale” che stante l’assenza dall’udienza della controparte, poteva consigliare una mancata comparizione e – quindi - un rinvio ad altra data.