Covid-19: udienze a trattazione scritta e da remoto (con il consenso delle parti) fino al 31 ottobre 2020

Covid-19: udienze a trattazione scritta e da remoto (con il consenso delle parti) fino al 31 ottobre 2020
Martedi 21 Luglio 2020

E' stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 180 del 18/07/2020 la Legge n. 77 del 17 luglio 2020, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) recante recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con particolare riguardo al processo civile, la legge di conversione ha modificato l'art. 221 del decreto legge, prevedendo FINO AL 31 OTTOBRE 2020 le seguenti disposizioni, volte a regolare e disciplinare le udienze civili da remoto e con trattazione scritta:

UDIENZE CON TRATTAZIONE SCRITTA.

A) Su disposizione del giudice: Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

- il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte;

B) Istanza delle parti per la trattazione orale: ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.

- se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c.

UDIENZE DA REMOTO.

A) su istanza dell'interessato: la partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti o di uno o piu' difensori puo' avvenire mediante collegamenti audiovisivi a distanza; - - la parte puo' partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore; lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione;

- l'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza e' depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza;

- il giudice dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza; all'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta'; di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale;

B) su disposizione del giudice, con il consenso delle parti: il giudice, con il consenso preventivo delle parti, puo' disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza;

- l'udienza e' tenuta con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

- prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalita' del collegamento;

- all'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta'; di questa e di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale.

GIURAMENTO DEL CTU

In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice puo' disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI (anche introduttivi del giudizio) E PAGAMENTO DEL C.U.

A) Negli uffici che, hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (quindi anche gli atti introduttivo del giudizio) sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo;

B) Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; auando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica.

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