E’ valida la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo del servizio postale e consegnata ad un soggetto diverso dal destinatario anche nel caso in cui nell’avviso di ricevimento non sia chiara la qualifica della persona che ha ricevuto l’atto.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14941/2020, pubblicata il 14 luglio 2020.
Martedi 21 Luglio 2020 |
IL CASO: Un contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di intimazione emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali notificate a mezzo del servizio postale deducendo, fra i vari motivi, la nullità della notifica stante la mancata indicazione nell’avviso di ricevimento della qualifica del soggetto che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento.
Il ricorso veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale, mentre l’appello interposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Regionale. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione interponevano ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo l’erroneità della decisione impugnata per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto necessaria, ai fini della valida della notifica, la produzione integrale delle cartelle di pagamento e, per quello che interessa in questa sede, l’indicazione sull’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo del servizio postale della qualifica del soggetto firmatario.
LA DECISIONE: Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione, dopo aver ricordato l’orientamento secondo il quale la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento avvalendosi del servizio postale, ha evidenziato che:
1. nel caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale, ai fini del perfezionamento è sufficiente che la spedizione sia avvenuta con la consegna del plico al domicilio del destinatario, non essendo necessario nessun altro adempimento ad opera dell’agente postale oltre a quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
2. di conseguenza la notifica è valida anche se, come avvenuto nel caso sottoposto all’esame degli Ermellini, nell'avviso di ricevimento non sono riportate le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, (adempimento non previsto da alcuna norma,) e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, in quanto la relazione tra la persona cui l’atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile con la querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.