Reinserito l'IPA tra i Pubblici Elenchi per le notifiche PEC degli atti giudiziari.

A cura della Redazione.
Reinserito l'IPA tra i Pubblici Elenchi per le notifiche PEC degli atti giudiziari.
Lunedi 20 Luglio 2020

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 24/L il Decreto Legge n. 76  del 16 luglio 2020 contenente le “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.

In particolare, si segnala l'art. 28, alla lettera c), che ha reintrodotto la validità delle notifiche telematiche di tutti gli atti alle PEC inserite nell'IndicePA (IPA); si legge infatti che: “….la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82..” e ancora: “ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria.

Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.”

L'art. 6-ter cit. infatti, al comma 1 ha introdotto un pubblico elenco di fiducia denominato «Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi», nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

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