Notifica atti con firma digitale in formato PADES: ammissibilità

Notifica atti con firma digitale in formato PADES: ammissibilità
Martedi 4 Dicembre 2018

Con la sentenza n. 30927/2018, depositata il 29 novembre scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa alla validità o meno della notifica di un atto processuale eseguita a mezzo pec contenente la procura alle liti firmata dal difensore con sottoscrizione digitale in formato Pades (e cioè con file avente estensione .pdf) anzichè in formato Cades (cioè avente estensione.p7m).

I Giudici di legittimità hanno:

  1. affermato la piena validità dell’atto e, conseguentemente, della procura alle liti, controfirmate dal difensore con firma digitale in formato PADES, con la consueta estensione “.pdf”, in quanto tale firma garantisce l’autenticità al pari della firma CADES;

  2. ribadito il principio di diritto affermato dalle Sezione Unite con la sentenza nr. 10266/2018, secondo il quale “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna".

La struttura del documento firmato può essere indifferentemente PADES o CADES, tenuto conto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standard, parimenti abilitati. Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi degli artt. 83, comma 3, c.p.c., 18, comma 5, del d.m. n. 44 del 2011.

IL CASO: La vicenda esaminata trae origine dall’eccezione per inesistenza e/o nullità del controricorso, della relata di notifica e dell’attestazione di conformità degli atti notificati in forma telematica agli originali, formulata dal ricorrente per violazione dell’art. 3 bis comma 1 e 2 della legge n. 53/94, in quanto secondo il ricorrente i file erano stati firmati in formato “PADES” e non in formato “CADES” e privi dell’estensione “.p7m”, senza la firma digitale dell’attestazione di conformità con conseguente nullità della procura che, pertanto, non era suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c.

LA DECISIONE: Gli Ermellini con la decisione in commento, ritenendo infondata l’eccezione del ricorrente hanno ribadito quando precisato dalle Sezione Unite con la suddetta sentenza (nr. 10266/2018), evidenziando che:

  1. La firma digitale in formato PADES, più nota come “firma PDF”, è un file con normale estensione “pdf”, leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato e secondo le norme euro unitarie, e vi è la piena equivalenza delle firme digitali nei formati CADES e PADES;

  2. Le disposizioni tecniche vigenti, anche a livello di diritto dell’UE, non prevedono l’esclusivo uso della firma digitale in formato “CADES” rispetto alla firma digitale in formato “PADES”;

  3. Non vi sono elementi obiettivi, che possono far ritenere che solo il formato CADES offra garanzie di autenticità, tenuto conto che nel processo amministrativo telematico, per ragioni legate alla piattaforma interna, è stato adottato il solo standard PADES.

Inoltre, il ricorrente aveva eccepito l’inammissibilità del controricorso per violazione dell’articolo 3 bis comma 4 e dell’articolo 11 legge 53/94, per omessa indicazione nell’oggetto della notifica a mezzo pec della dicitura “notifica ai sensi della L. 53/94” e dell’indicazione nella relazione di notifica dell’elenco dal quale era stato estratto l’indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 3 bis comma 1 lettera f e dell’articolo 11 della legge n. 53/94.

I Giudici di Piazza Cavour hanno dichiarato infondate anche le suddette eccezioni ritenendo che in merito:

  1. alla prima eccezione, che l’omissione era una mera irregolarità in quanto la notifica è stata eseguita indipendentemente della suddetta dicitura e nella certificazione della conformità delle copie all’originale, il difensore aveva fatto esplicito riferimento alla “relazione di notifica a mezzo di posta elettronica certificata ex art. 3 bis L. 21.1.1994 n. 53”;

  2. alla seconda eccezione, poichè l’atto era stato notificato presso l’indirizzo di posta elettronica del ricorrente, l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato e il ricorrente ha replicato al controricorso.

Allegato:

Cassazione civile sentenza n.30927/2018

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