Inadempimento degli obblighi di assistenza familiare e fallimento del soggetto obbligato

A cura della Redazione.
Inadempimento degli obblighi di assistenza familiare e fallimento del soggetto obbligato

Con la sentenza n. 11364/2020 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla sussistenza o meno del reato di inadempimento degli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio minore allorchè sopravvenga il fallimento del padre imprenditore, obbligato al mantenimento.

Mercoledi 22 Luglio 2020

Il caso: La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui Tizio era stato condannato per il reato previsto dall'articolo 570 c.p., commi 1-2, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore.

Ti zio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza della Corte territoriale in quanto:

a) la Corte non aveva adeguatamente valutato la circostanza che la parte civile, prima aveva utilizzato le sostanze dell'imputato per ristrutturare l'abitazione familiare e, successivamente, si era allontanata non appena questi si era ritrovato nelle difficolta' economiche che lo avevano condotto al dissesto ed al fallimento; la donna peraltro era titolare di un reddito di circa 3 mila Euro al mese e non aveva mai partecipato alle spese;

b) il giudizio di penale responsabilita' era stato formulato senza considerare le oggettive condizioni di incapacita' economica dell'imputato, descritto dal curatore fallimentare come un soggetto "ridotto a chiedere l'elemosina”;

c) era mancata la assunzione di una prova decisiva avente ad oggetto la ristrutturazione della casa: per la Corte di merito le suddette prove non avevano rilievo rispetto al fatto- reato per cui si procede, mentre al contrario quelle testimonianze, se assunte, avrebbero comprovato che l'imputato aveva utilizzato le proprie sostanze economiche proprio per la casa in cui viveva il figlio e che cio' aveva fatto fino al momento della dichiarazione di fallimento.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato:

  • con l'atto di appello è stata chiesta la rinnovazione della istruttoria dibattimentale: il tema di prova, posto a fondamento delle richiesta, era quello di dimostrare che Tizio aveva assolto gli impegni economici per ristrutturare la casa familiare e che, proprio a causa di tale onere, aveva lapidato le proprie sostanze al punto da essersi "ridotto a chiedere l'elemosina”;

  • tale fatto, anche solo in ragione della contestazione "aperta" della permanenza della condotta delittuosa attribuita al ricorrente, ineriva alla prova delle condizioni economiche dell'imputato, della sua impossibilita' colpevole di adempiere, almeno in un dato momento temporale, e, dunque, alla prova della stessa esistenza del reato;

  • il tema della ristrutturazione della casa aveva un chiara valenza pregiudiziale nella ricostruzione alternativa lecita dell'imputato ed era collegato indirettamente alla stessa configurabilita' del reato, tenuto conto, peraltro, del principio di prova gia' a disposizione della stessa Corte di appello, costituito dalle dichiarazioni del curatore fallimentare;

    Decisione:  annullamento con rinvio: la Corte di appello, disposta la rinnovazione dibattimentale richiesta ed assunte le prove indicate, dovrà procedere anche ad una nuova valutazione della attendibilita' delle dichiarazioni della persona offesa ed ad un nuovo giudizio sulla penale responsabilita' penale dell'imputato.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.11364/2020

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