La perdita del lavoro per volontarie dimissioni non può dar luogo a una situazione di oggettiva impossibilità di fare fronte al dovere di mantenimento della prole.
| Venerdi 30 Gennaio 2026 |
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1873 del 27 gennaio 2026.
Il caso: La Corte d'appello, adita da Tizio, in merito alla contestazione sollevata dall’appellante in merito al contributo nel mantenimento posto a suo carico, osservava che
la somma stabilita dal primo Giudice era stata ritenuta congrua nonostante l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tenendo conto delle complessive capacità reddituali delle parti e delle esigenze di mantenimento conseguenti all’età della minore.;
la cessazione del rapporto di lavoro precedentemente svolto presso la P.A.risultava il frutto di una libera determinazione di Tizio, il quale non aveva in alcun modo allegato, né, tantomeno, provato le ragioni poste a fondamento di tale decisione.;
in assenza di elementi di segno contrario, doveva presumersi che l’appellante avesse dato le dimissioni nella concreta prospettiva di svolgere un’attività lavorativa differente ma che gli avrebbe conseguito una produzione di reddito uguale o maggiore, e, comunque, che gli avrebbe consentito di mantenere inalterato il proprio tenore di vita, giacché, altrimenti, tale decisione dovrebbe ritenersi del tutto irrazionale e, comunque, contraria ai doveri di mantenimento sullo stesso incombenti.
Pertanto, sulla base di tali argomentazioni quantificava la misura dell’obbligo di contribuzione da parte dell’appellante al mantenimento della figlia minorenne, mediante il versamento di un assegno mensile dell’importo di euro 300,00, da aggiornare annualmente.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel rigettare l'impugnazione, osserva che:
- la Corte di appello ha esplicitato le ragioni per le quali condivideva le valutazioni espresse in merito alla quantificazione del contributo del mantenimento da porre a carico del padre spiegando come lo stato di disoccupazione determinato dalla scelta volontaria di abbandonare il rapporto di lavoro con la P.A. non poteva dar luogo a una situazione di oggettiva impossibilità di fare fronte al dovere di mantenimento della prole, e ciò tenuto, anche, conto del profilo professionale altamente specializzato dell’appellante, il quale aveva dichiarato di avere interrotto la propria collaborazione lavorativa con la P.A. per dedicarsi allo svolgimento della professione forense.