La funzione educativa e non assistenziale dell'assegno di mantenimento per i figli.

La funzione educativa e non assistenziale dell'assegno di mantenimento per i figli.

Nell'ordinanza n. 18785 del 2 luglio 2021 la Corte di cassazione torna ad occuparsi dei presupposti in presenza dei quali i genitori hanno l'obbligo di continuare a provvedere al mantenimento in favore dei figli maggiorenni.

Lunedi 5 Luglio 2021

Il caso: La Corte di Appello di Messina, in accoglimento del reclamo proposto ex art. 739 c.p.c. da Tizio avverso il provvedimento del Tribunale di Messina, revocava l'obbligo, incombente sul padre, del mantenimento in favore della figlia Caia, attesa l'età avanzata della stessa (di anni 26) e la sua indiscutibile scarsa propensione agli studi, nonché il suo altrettanto poco volenteroso impegno nel proseguire l'attività commerciale che padre e zio le avevano prospettato mettendole a disposizione persino un locale.

Caia ricorre in Cassazione, che, nel ritenere infondati i motivi dell'impugnazione, in merito alla problematica del mantenimento dei figli maggiorenni, ribadisce quanto segue:

a) il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società;

b) pertanto deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali;

c) la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto;

d) costituisce un elemento rilevante il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è concluso, posto che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o, come già osservato dovute ad un ciclo formativo da concludere se intrapreso e proseguito concretamente) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;

e) nel caso specifico, la Corte territoriale ha dato conto degli elementi presuntivi alla luce dei quali è pervenuta al convincimento circa la colpevolezza di Caia nel mancato raggiungimento dell'indipendenza economica: per la Corte l'età avanzata della stessa (di anni ventisei all'epoca del procedimento di appello), il suo rifiuto ingiustificato di proseguire l'attività commerciale che padre e zio le avevano prospettato attraverso la messa a disposizione di un locale, nonché la sua scarsa propensione agli studi, integravano circostanze sufficienti a legittimare la revoca dell'obbligo di mantenimento da parte del padre.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.18785 2021

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