Con l’ordinanza n. 12883/2021, pubblicata il 13 maggio 2021, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa all’assoggettabilità o meno dei giudizi in materia di leasing immobiliare alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.
Lunedi 5 Luglio 2021 |
IL CASO: Con ricorso ex art. 702 c.p.c., una società di leasing conveniva innanzi al Tribunale l’utilizzatrice, in virtù di un contratto di leasing, di un capannone ad uso officina meccanica, chiedendo che venisse accertata la risoluzione di diritto del predetto contratto avendo l’attrice dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa e la condanna della società convenuta al rilascio dell'immobile.
Quest’ultima si costituiva nel giudizio e, oltre a chiedere nel merito il rigetto della domanda attorea e in subordine la condanna della società di leasing alla restituzione delle somme corrisposte per la locazione finanziaria, eccepiva preliminarmente l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità.
L’eccezione preliminare della convenuta veniva rigettata dal Tribunale il quale accoglieva, invece, la domanda della società di leasing e condannava la convenuta al rilascio dell’immobile, oggetto della locazione finanziaria.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dall’originaria convenuta, osservando che il leasing non era compreso nell'elenco delle materie indicate dall’ all'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010.
Pertanto, la questione giungeva all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dall’originaria convenuta, la quale insisteva nell’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea, evidenziando che i contratti di leasing sono riconducibili alla nozione di "contratti finanziari" di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. Igs. n. 28 del 2010, sia per la prevalente funzione di finanziamento del contratto, sia per la natura professionale della parte concedente (banche o intermediari finanziari), e di conseguenza vi è l’obbligo di procedere con il tentativo di mediazione.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale ha ribadito quanto affermato dagli stessi giudici di legittimità in altri arresti giurisprudenziali che hanno escluso l'estensione al leasing immobiliare della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1 bis, d. Igs. n. 28 del 2010 (Cass. 12 giugno 2018, n. 15200; 9 aprile 2019, n. 14904; 10 ottobre 2019, n. 30520).
Come affermato con l’ordinanza n. 15200 del 12 giugno 2018, hanno concluso gli Ermellini, nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 28 del 2010, istitutivo del procedimento di mediazione obbligatorio “si legge che la volontà del legislatore è quella di riferirsi ai "rapporti bancari" ovvero ai "contratti di servizi" quali quelli finanziari.
Nella medesima prospettiva, nella stessa relazione, si menzionano le esperienze conciliative del D.Lgs. 8 settembre 2007, n. 179, e quella del procedimento istituito in attuazione dell'art. 128 bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. E' quindi sufficientemente chiaro il richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e succ. mod., v. in specie all'art. 1).