Con l'ordinanza n. 18608 del 30 giugno 2021 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla individuazione dei presupposti e e dei criteri per la revisione dell'assegno di mantenimento anche per i figli nati fuori dal matrimonio.
Venerdi 2 Luglio 2021 |
Il caso: Il Tribunale di Arezzo respingeva il ricorso proposto da Tizio per la modifica degli originari provvedimenti emessi dal Tribunale di Perugia in ordine alla misura del contributo da quest'ultimo dovuto per il mantenimento della figlia minore (fissato in €3.000,00 mensili), nata dalla sua relazione more uxorio con Caia.
La Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto dallo stesso, ed a parziale modifica delle precedenti statuizioni, riduceva il contributo per il mantenimento della minore alla somma di € 1.200,00 mensili: il giudice di secondo grado argomentava la riduzione del predetto assegno sulla base di due elementi (dallo stesso ritenuti come qualificabili alla stregua di un mutamento effettivo rispetto alle condizioni di separazione originarie) che il Tribunale di Arezzo non aveva esaminato:
- l'incremento dei redditi della reclamata Caia (consolidamento con l'acquisto di un bene);
- la verificazione della superfluità di un contributo di eccezionale rilevanza (€ 3000,00 mensili per una bambina si soli 5 anni) correlato alla mancanza di prova da parte della stessa di documentazione attestante l'indispensabilità dell'emolumento fissato in tale entità.
Caia ricorre in Cassazione, che, nell'accogliere il ricorso, coglie l'occasione per chiarire alcuni principi in materia di revisione dell'assegno di mantenimento in relazione ai poteri del giudice:
a) il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti postula, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti;
b) pertanto il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti valutate al momento della pronuncia del divorzio, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale;
c) tali principi, che nei rapporti patrimoniali relativi ai procedimenti di divorzio trovano il proprio fondamento normativo nell'art. 9 L. n.898/1970, e nei procedimenti di separazione nell'art. 156 ult. Comma cod. proc. civ., devono, altresì, applicarsi anche nella disciplina dei rapporti di natura patrimoniale riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio, e ciò anche alla luce dell'entrata in vigore del d.lgs n.154/2013, che ha eliminato ogni residua discriminazione tra i diritti dei figli naturali e quelli dei figli legittimi, parificandone ad ogni effetto la condizione;