Crisi economica e obbligo di mantenimento.

Avv. Daniela Giuliani.
Crisi economica e obbligo di mantenimento.
Venerdi 19 Giugno 2020

L’emergenza sanitaria non puo' certo dirsi conclusa, ma quella economica e' certamente al suo picco. Sono molte le categorie di lavoratori che per circa due mesi hanno dovuto sospendere le proprie attivita', con buona pace del fatturato. Cosi', mentre i sussidi promessi da governo si fanno attendere c’e' chi ha guadagnato poco e chi ha guadagnato niente. Malgrado cio', nulla e' stato previsto circa l’obbligo di corrispondere il mantenimento.

Come comportarsi, quindi, in questi casi? Le regole da seguire sono le seguenti.

Nessuna ragione puo' legittimare un’autodeterminata sospensione del pagamento. Se nelle condizioni della separazione o divorzio era previsto l’obbligo del mantenimento, quell’obbligo va in ogni caso rispettato. L’omesso pagamento del mantenimento e' rilevante infatti sia civilmente che penalmente e quindi occorre agire con prudenza, senza improvvisare e immaginare che “automaticamente” la sostanza (ovvero la propria oggettiva impossibilita') prevalga sulla forma.

Accordo bonario.

Prima di ricorrere agli strumenti previsti dalla legge, di cui diremo tra qualche riga, e' opportuno tamponare subito l’emergenza. Quindi, se si e' impossibilitati a pagare per intero il mantenimento, sara' utile discutere di questa difficolta' con proprio l'ex coniuge, cercando di raggiungere un accordo per il tramite dei rispettivi legali . L'eventuale accordo sulla riduzione del mantenimento e sulla sua durata restera' appunto oggetto del singolo accordo.

È chiaro che quest’accordo potra' servire solo a tirare un po’ il fiato per coprire il tempo necessario a richiedere la modifica delle condizioni.

La modifica delle condizioni Per poter legittimamente sospendere o diminuire l’importo del mantenimento il genitore obbligato dovra' infatti necessariamente rivolgersi al Tribunale richiedendo la riduzione o la revoca dell’obbligo impostogli, dimostrando che a causa della normativa emanata per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid 19 egli ha subito una contrazione dei propri redditi cui e' conseguita l’impossibilita', totale o parziale, di assolvere all’obbligo di mantenimento.

Sotto tale profilo quindi e' assolutamente indispensabile – per ottenere un provvedimento favorevole – fornire la prova della riduzione oggettiva dei propri guadagni a causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti norme restrittive imposte dal Governo (che hanno impedito il regolare svolgimento della propria attivita' lavorativa). Incombe quindi uno specifico onere della prova, non essendo sufficiente invocare le limitazioni poste dalla normativa emergenziale alle attivita' produttive o alla liberta' di circolazione delle persone.

La domanda quindi verra' accolta laddove il ricorrente dimostrera' che la propria impossibilita' di adempiere sia incolpevole e comprovata. Nell’ambito di tale giudizio verra' poi presa in considerazione naturalmente anche la capacita' reddituale dell’altro genitore, il quale a sua volta potrebbe aver subito la stessa contrazione economica dovuta alle misure anti-contagio. Il Giudice dovra' valutare entrambe le posizioni, quella del genitore obbligato e quella del genitore beneficiario, al fine di ristabilire e riequilibrare la fattispecie in adesione al principio in virtu' del quale ciascun genitore sara' sempre tenuto a provvedere al mantenimento in modo proporzionale alle proprie possibilita' e risorse economiche.

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