Con l'ordinanza n. 36800/ 2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei presupposti in presenza a dei quali è possibile per il giudice dichiarare la cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli affidati alla madre.
Lunedi 19 Dicembre 2022 |
Il caso: Tizio conveniva avanti al tribunale deducendo:
- di aver avuto una relazione extraconiugale con Mevia dalla quale erano nati due figli gemelli e che tale rapporto era cessato;
- che il Tribunale aveva, sull'accordo delle parti, disposto il collocamento dei minori presso la madre ponendo a carico del padre un assegno mensile di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento degli stessi;
- che erano peggiorate le sue condizioni reddituali poiché a causa della pandemia da covid era stato posto in CIG e pertanto, di aver chiesto la collocazione congiunta dei minori, con possibilità di decisione dei figli in merito al pernottamento, e la conseguente revoca dell'obbligo di mantenimento.
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava la cessazione dell'obbligo del ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento a Mevia, la quale proponeva reclamo, chiedendo il ripristino dell'obbligo del mantenimento a carico della controparte.
La Corte d'Appello accoglieva il reclamo, osservando che:
- il provvedimento impugnato era decisorio e definitivo, avente efficacia di giudicato, suscettibile di modifica solo in presenza di fatti nuovi (che Tizio aveva individuato nella collocazione in cig);
- tale modifica della condizione lavorativa non comportava automaticamente una significativa riduzione dei suoi redditi, per cui il ricorso avrebbe potuto essere accolto solo se il reclamato avesse dimostrato i redditi percepiti prima di giugno 2020 e successivi; tale prova non era stata fornita e pertanto, non essendo stato provato il peggioramento delle condizioni reddituali del il reclamo era da accogliere.
Tizio ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibili i motivi del ricorso, rileva che:
a) circa la prova della riduzione dei redditi del ricorrente, la Corte d'appello ha ritenuto che la collocazione in Cig del ricorrente non era da considerare un fatto nuovo legittimante la revoca del suddetto assegno di mantenimento, in quanto: rispetto al giugno del 2020 allorché fu emesso, su accordo delle parti, il provvedimento di collocamento dei minori presso la madre, che fissava a carico del ricorrente l'assegno di contribuzione al mantenimento di euro 400,00, non era emersa la prova delle diminuzione dei redditi del ricorrente;
b) la Corte territoriale, esprimendo un diverso convincimento rispetto al Tribunale, ha dunque ritenuto, con adeguata motivazione incensurabile, che non fosse intervenuta alcuna modifica significativa dei redditi percepiti dal ricorrente da giustificare il provvedimento impugnato.