La domanda di condono non è assimilabile ad una manifestazione di volontà del debitore, esplicita o implicita, di riconoscimento di debito, idonea ad interrompere la prescrizione del diritto del creditore.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11316/2020, pubblicata il 12 giugno 2020.
Giovedi 18 Giugno 2020 |
IL CASO: La vicenda nasce da due distinti ricorsi promossi da un contribuente avverso due avvisi di intimazione di pagamento relativi a tasse automobilistiche, il quale deduceva la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione della pretesa dell’amministrazione finanziaria.
Quest’ultima, nel costituirsi nel giudizio, deduceva per alcune annualità l’insussistenza della prescrizione, avendo il contribuente presentato la domanda di condono, che era stata poi rigettata e il provvedimento di rigetto era stato impugnato innanzi al giudice tributario.
La Commissione Tributaria Provinciale riconosceva l’intervenuta prescrizione ed accoglieva il ricorso del contribuente, mentre l’appello avverso la sentenza di primo grado interposto dall’amministrazione finanziaria veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale. La vertenza giungeva, pertanto, all’esame della Cassazione a seguito del ricorso interposto dall’amministrazione finanziaria.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione la quale, in merito alla natura interruttiva della domanda di condono ha osservato che essa si inserisce in una procedura di recupero delle somme già pretese dell'amministrazione finanziaria con la cartella di pagamento, con riferimento alle quali, il contribuente chiede di usufruire di un trattamento agevolativo e ad essa non può essere attribuito il significato di riconoscimento di un debito.
La Corte Costituzionale, hanno concluso gli Ermellini, in più occasioni ha precisato che: “l'istituto del condono costituisce una forma tipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti dei redditi ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria ed immediata, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in quella dell'accertamento dell'imponibile”.