Tributario: richiesta di rateizzazione, riconoscimento di debito e prescrizione

Commento all’ Ordinanza della Corte di Cassazione 18 giugno 2018, n.16098.
Avv. Francesco Rubera.
Tributario: richiesta di rateizzazione, riconoscimento di debito e prescrizione
Venerdi 22 Giugno 2018

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n.16098 del 18 giugno 2018, ha chiarito il principio distintivo tra l’effetto dell’inesistenza di ipotesi di acquiescenza del debito, in seguito a domanda di rateizzazione, che riguarda l’an della pretesa tributaria e l’effetto interruttivo della prescrizione estintiva incorporata nell’atto della riscossione, che riguarda la differente problematica del quantum debeatur della medesima pretesa.  

Il caso: con sentenza n. 7366/17/2016, depositata in data 27 luglio 2016, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, ha accolto l’Appello del contribuente, promosso nei confronti di Equitalia, avverso la Sentenza impugnata della CTP di Caserta, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente con il quale erano state impugnate tre cartelle, asseritamente non notificate e, quindi, impugnate tramite gli estratti di ruolo.

Invero, Equitalia aveva dato prova della regolare notifica, solo per una delle tre cartelle, ma aveva depositato, a dimostrazione della regolare conoscenza delle cartelle di cui non produceva relata, la richiesta di rateizzazione ottenuta dal contribuente per tutto il suo intero carico iscritto a ruolo, ivi comprese anche le cartelle contestate con l’impugnazione e di cui non v’era prova di notificazione.

La Suprema Corte ha premesso, con l’ordinanza in commento, che secondo i principi sostenuti dalle SS.UU. con sentenza n.19704 del 02.10.2015, la tutela del contribuente, in assenza di notifica della cartella, potrà estendersi anche all’impugnazione delle cartelle mediante i loro estratti di ruolo, atteso che in tal caso, l’interesse all’impugnazione nasce dalla conoscenza che si abbia dell’atto per il tramite della consegna del suo estratto, tuttavia, la produzione della richiesta di rateizzazione del debito, pur non costituendo acquiescenza, intesa come mera accettazione del debito da parte del contribuente, nondimeno comporterà il riconoscimento del debito, ossia la sua effettiva conoscenza, che non è accettazione, ma semplice prova della conoscibilità della sua esistenza, in grado di produrre l’effetto dell’interruzione della decorrenza del termine di prescrizione e della decorrenza del termine perentorio di impugnazione ( Cass. sez.5 8 febbraio 2017, n.3347), essendo la richiesta di rateizzazione, incompatibile con l’affermazione del contribuente di non aver ricevuto la notifica delle cartelle, di cui non è stata fornita prova positiva. L’ordinanza, richiama un precedente indirizzo giurisprudenziale, abbastanza remoto ( Cass. Sez. I, 19 giugno 1975, n.2436) secondo il quale: “la rateizzazione non costituisce acquiescenza”, poiché la manifestazione di volontà del contribuente non potrà avere effetto sull’an debeatur della pretesa tributaria, ma la stessa manifestazione di volontà, tipica della richiesta di rateizzazione, anche se non esprima la chiara rinunzia al diritto di contestazione del merito della pretesa tributaria, sarà rilevante per quanto concerne il quantum debeatur, nel senso che è vincolante per il contribuente, limitatamente ai dati a tal fine forniti ed accettati.

Da questa disamina, non sfuggirà all’interprete, che con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha distinto i due differenti concetti di “acquiescenza” e “riconoscimento del debito” in seguito alla richiesta di rateizzazione ed i loro differenti effetti.

L’inesistenza dell’acquiescenza, implica che il ricorrente potrà contestare sempre il merito della pretesa e, quindi, l’an debeatur in riferimento a tutte le argomentazioni che riguardano il procedimento che ha condotto alla gestazione e alla nascita del credito tributario da parte dell’Ente impositore, ma allorquando si è formato il titolo esecutivo, ossia laddove la funzione cognitiva è oramai incontestabile per la sua irretrattabilità, legata alla notifica degli atti prodromici non impugnati, nulla questio.

La questione si ripropone nell’ipotesi in cui questa irretrattabilità non si è conclamata in un atto, a causa del vizio di notifica che lo ha reso inefficace, ma nella fattispecie si è realizzata con un mezzo di conoscenza atipico o attraverso mezzi facoltativi o manifestazioni di volontà che rendono inconfutabile: non già la conoscibilità dell’atto nella sua interezza e, quindi nella sua motivazione effettiva, tale da consentirne l’impugnazione nell’an debeatur, ma la presunzione di conoscenza che, in ogni caso è in grado di rimettere alla libera valutazione del contribuente la contestazione o non contestazione del quantum debeatur.

Il riconoscimento attuato con la manifestazione di volontà di rateizzare un debito, pur non comportando accettazione del debito nel senso sopra delimitato e secondo l’insegnamento della Cassazione del 1975 citata, diviene rilevante per ciò che concerne il quantum debeatur, che riguarda tipicamente la contestazione della prescrizione. Infatti, con l’eccezione di prescrizione non si contesta l’an debeatur, ma si esercita la facoltà di riconoscere l’estinzione del debito per il decorso del tempo, previsto dalla legge, nell’inerzia del creditore.

Pertanto, sino a quel momento il credito esiste, ma è solo quiescente, atteso che l’eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso stretto, non incide sull’an debeatur, ma una volta esercitata paralizzerebbe . La prescrizione, infatti, non può essere pronunciata d’ufficio e, come eccezione in senso stretto, va opposta con il primo atto utile del procedimento, di cui il contribuente è venuto a conoscenza.

Com’è noto, l’art. 2934 c.c. descrive la prescrizione come fatto estintivo del diritto, tuttavia, secondo la dottrina moderna più recente, la problematica della prescrizione va inquadrata in termini processuali. Secondo questa teoria, il decorso del tempo, non comporterebbe l’automatica estinzione del diritto del creditore, ma al contrario, farebbe sorgere in capo al debitore la possibilità di paralizzare quel diritto a lui svantaggioso, attraverso l’esercizio dell’eccezione di prescrizione contro l’avversa azione esecutiva del creditore. Se questa azione paralizzatrice non verrà esercitata nei termini di legge, dovrà intendersi rinunciata.

Conseguentemente, l’eccezione di prescrizione ad impugnandum actionem, quale eccezione in senso stretto, va considerata come una vera e propria facoltà del contribuente, e pertanto, secondo il ragionamento sviluppato in questa ordinanza è facile comprendere come il principio sancito dall’art. 2937 c.c. ultimo comma, della “rinuncia tacita alla prescrizione” ai sensi del quale :” la rinuncia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione” trovi applicazione a prescindere dal mancato effetto dell’acquiescenza, conseguente a rateizzazione che esplicherà i suoi effetti sull’an debeatur della pretesa, ma non sul quantum, in virtù del riconoscimento del quantum debeatur tipicamente legato agli effetti della rateizzazione.

E’ di tutta evidenza, quindi, che con la rateizzazione il ricorrente ha di fatto compiuto un fatto giuridico incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione ( art.2937 c.c.) , che varrà come atto interruttivo, allorquando la prescrizione non è materialmente maturata in data antecedente alla manifestazione di volontà della richiesta di rateizzazione.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 16098 del 18/06/2018

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