Quando il diritto al'oblio può subire una compressione?

Quando il diritto al'oblio può subire una compressione?
Venerdi 22 Giugno 2018

Spesso in una società, come la nostra, sempre più virtuale e digitale si sente parlare di diritto all’oblio, ovvero del diritto alla cancellazione dei dati di una persona fisica, ampliato e regolato anche con riferimento appunto alla società digitale.

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018 è intervenuta sul diritto all’oblio con particolare riferimento alla sua compressione in favore del diritto di cronaca.

Con tale pronuncia i Giudici di Legittimità, partendo dal quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed europeo (artt. 8 e 10, comma 2, CEDU e 7 e 8 della c.d. "Carta di Nizza"), hanno dedotto che il diritto all'oblio possa subire una compressione, a favore del diritto di cronaca in presenza di alcuni presupposti.

I presupposti richiamati vengono elencati nella ordinanza sopra indicata nel seguente elenco che si riporta:  

  1. contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico;

  2. interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia;

  3. elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica del Paese;

  4. modalità impiegate per ottenere e dare l'informazione, che deve essere veritiera, diffusa in modo non eccedente lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali;

  5. la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire il diritto di replica prima della sua divulgazione al pubblico. 

    Si vuole altresì evidenziare come con l’entrata in vigore in data 25 maggio 2018 del GDPR 679/2016, il nuovo regolamento sulla privacy, il diritto all’oblio ha subito un ampliamento con l’aggiunta anche del diritto di opposizione dell’interessato, qualora non sussista alcun interesse legittimo prevalente del titolare o l’opposizione si basi su dati trattati per finalità di marketing diretto.

    La novità del Gdpr sul diritto all’oblio riguarda soprattutto il dovere specifico a carico del titolare che riceva una richiesta di cancellazione quando i dati che ne sono oggetto siano stati “resi pubblici” dallo stesso titolare.

    La norma - art. 17 paragrafo 2 - è molto complessa, e ancora più difficile ne sarà l’attuazione dal momento che il titolare dovrà richiedere di cancellare i dati che lo riguardino, oltre che adottare misure ragionevoli (anche tecniche) per informare della richiesta che gli è pervenuta gli eventuali altri titolari che dovessero utilizzare i dati a lui resi pubblici.

Allegato:

Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 6919 del 20/03/2018

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