Disconoscimento del documento depositato con la memoria n. 2 ex art 183 cpc

Disconoscimento del documento depositato con la memoria n. 2 ex art 183 cpc
Lunedi 25 Giugno 2018

Con l’ordinanza n. 15780/2018, pubblicata il 15 giugno scorso, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa all’individuazione del termine entro il quale deve essere disconosciuto, a pena di decadenza, un documento prodotto dalla controparte nel corso di un giudizio con la memoria ex articolo 183, VI° comma c.p.c., secondo termine, affermando il seguente principio di diritto: “effettuato il deposito della scrittura privata nel termine di cui al numero 2 del sesto comma dell’articolo 183 c.p.c., in mancanza del deposito, ad opera della parte contro cui la scrittura è prodotta, della memoria prevista dal numero 3 della medesima disposizione, è tempestivo il disconoscimento della scrittura privata operata, ai sensi dell’articolo 215, primo comma, numero 1 c.p.c., alla prima udienza successiva all’effettuata produzione documentale”.

IL CASO: Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto (banca), a comprova del cradito azionato, depositava il contratto di finanziamento. Il deposito veniva effettuato con la memoria ex articolo 183,VI comma c.p.c, secondo termine. Il debitore opponente non depositava la memoria ex articolo 183, VI comma c.p.c., terzo termine, e disconosceva il contratto di finanziamento alla prima udienza successiva allo spirare del termine per il deposito delle memorie istruttorie.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo tardivo il suddetto disconoscimento.

La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame. Pertanto, avverso la sentenza di secondo grado, il debitore proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione di cui all’articolo 360 , primo comma, n.3, in relazione all’articolo 215, comma 1, nr. 2.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello per un nuovo esame, ha evidenziato che:

  1. Come già affermato in altri arresti, "l’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2, sottopone il disconoscimento della scrittura privata a termine decadenziale, dovendo esso essere formulato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione... Vertendosi di norma in tema di decadenza essa è di stretta interpretazione, per cui il contemplato effetto sfavorevole all'autore (apparente) del documento deve essere correlato al compimento da parte di questi dell'atto specificamente richiesto dalla legge per impedirla (articolo 2966 c.c.) ossia il disconoscimento della scrittura privata nella prima risposta o alla prima udienza successiva alla relativa produzione in giudizio. Dunque per prima risposta non può che intendersi un atto processualmente rilevante proveniente dalla parte onerata del disconoscimento della prodotta scrittura privata..., sicchè per converso il riconoscimento tacito della medesima scrittura non può essere integrato dal mancato esercizio da parte del soggetto onerato del disconoscimento della facoltà di depositare nel concesso termine note autorizzate, seppure in replica alla produzione della scrittura" (Cass. 28 marzo 2014, n. 7409).

  2. Pertanto, essendo la scadenza del termine per il disconoscimento ancorata alla celebrazione della prima udienza ovvero alla formulazione della prima risposta, affinchè il termine possa considerarsi spirato, è necessario che una udienza ovvero una difesa, da parte `el soggetto onerato del disconoscimento, abbiano avuto effettivamente luogo;

  3. Di conseguenza la decadenza non può dipendere, da una non difesa, in cui si risolve il mancato esercizio della facoltà di deposito della terza memoria prevista dal medesimo art. 183 c.p.c.;

  4. Ciò anche in considerazione di quanto affermato dai Giudici di legittimità in ordine al consumarsi del termine per il disconoscimento della scrittura privata prodotta dall'attore con l'atto di citazione, termine che, lungi dallo spirare per l'omessa osservanza dell'onere di depositare tempestivamente la comparsa di risposta, nel termine di cui all’art. 166 c.p.c. e dunque ancora una volta in dipendenza di una non difesa, si individua attraverso il principio secondo cui "il convenuto che si costituisce in cancelleria anteriormente alla prima udienza ha l'onere di disconoscere con la comparsa di risposta la scrittura privata che sia stata già prodotta dall'attore. Se si costituisce alla prima udienza, ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta o con apposita deduzione nel verbale di causa" (Cass. 2 luglio 2001, n. 8920).

Calcolo termini 183 + 190 cpc

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 15780 del 15/06/2018

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